11.9.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 246/31
Ricorso proposto il 8 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-346/10)
2010/C 246/52
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: G. Zavvos)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che la Grecia, imponendo restrizioni al rilascio di licenze di circolazione per veicoli commerciali e autocisterne private, in particolare con l’art. 4 della legge n. 383/1976, gli artt. 6 e 7 della legge n. 3054/2002 e i decreti ministeriali di attuazione delle leggi in parola, nonché applicando tariffe fisse (entro determinate soglie) per i servizi di trasporto forniti da autoveicoli commerciali viola l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex art. 43 TCE);
—
condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che condizionare il rilascio di nuove licenze di circolazione per autoveicoli commerciali a “esigenze del paese in materia di trasporti” non definite obiettivamente, limiti la libertà di stabilirsi in Grecia delle imprese di trasporto merci su strada e che, poiché tali restrizioni non sono giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, l’art. 4, n. 3, lett. a), della legge n. 383/1976 violi l’art. 49 TFUE (ex art. 43 TCE).
Inoltre, la Commissione considera che l’obbligo di applicare tariffe determinate con soglie minime e massime, da un lato, scoraggia le imprese straniere dall’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada e/o al mercato greco del commercio di derivati dal petrolio e, dall’altro ostacola le imprese già stabilite nel territorio greco nello sviluppare le proprie attività, privandole della possibilità di fare concorrenza in modo più efficace alle imprese già consolidate sul mercato, risultato questo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, viola la libertà di stabilimento. Tale determinazione di tariffe e di condizioni di trasporto non è compatibile con l’art. 96, n. 2, TFUE (dal momento che la Commissione non ha concesso l’autorizzazione necessaria) e non è neppure utile alla tutela di settori vulnerabili dell’economia e di regioni remote, mentre la fissazione da parte dello Stato greco esclusivamente di soglie minime per le tariffe di trasporto di combustibili liquidi con autoveicoli commerciali non è compatibile con le regole della libera concorrenza e di conseguenza deve essere immediatamente abolita.
Inoltre, la Commissione ritiene che la legge n. 3054/2002 conferisca al governo ellenico il potere di controllare il numero di autocisterne ad uso privato in circolazione e che, pertanto, la disposizione in esame violi la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), facendo parte di quel complesso di disposizioni della normativa ellenica che in definitiva hanno non solo lo scopo di mantenere il carattere chiuso della professione di trasportatore di prodotti derivati dal petrolio, ma anche quello mantenere il potere di mercato di ogni impresa attiva sul detto mercato. La determinazione per via amministrativa del numero delle autocisterne delle imprese che commerciano in prodotti derivati dal petrolio non è necessaria all’adeguamento di dette imprese alle condizioni di mercato e non è neppure giustificata da motivi di pubblica sicurezza (stradale) e di sanità pubblica.
La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica non abbia fornito chiarimenti e prove sufficienti a giustificare l’adozione delle restrizioni precedentemente esposte e che, di conseguenza, l’art. 4 della legge n. 383/1976, gli artt. 6 e 7 della legge n. 3054/2002, con i relativi decreti ministeriali di attuazione e con l’imposizione di tariffe fisse (entro determinate soglie) per i servizi di trasporto forniti da autoveicoli commerciali, violino l’art. 49 (ex art. 43 TCE) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Full & Egal Universal Law Academy