9.10.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 274/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 12 luglio 2010 — Zollamt Linz Wels
(Causa C-351/10)
2010/C 274/14
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Zollamt Linz Wels
Resistente: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Salzburg
Interveniente: LAKI D.O.O.E.L.
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 558, n. 1, in combinato disposto con l’art. 555, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (in prosieguo: il «regolamento d’applicazione del CD») (1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001, n. 993, debba essere interpretato nel senso che le operazioni di carico e l’inizio del trasporto integrano già un impiego illegittimo di un mezzo di trasporto nel traffico interno se per il veicolo usato per scopi commerciali è stata rilasciata un’autorizzazione per il traffico interno tra due Stati membri, il carico è stato effettuato in uno dei due Stati membri, ma il luogo di destinazione (luogo dove dovrà avvenire lo scarico) si trova in uno Stato membro diverso dai due suddetti Stati, per il quale non è stata rilasciata alcuna autorizzazione.
2)
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’art. 204, n. 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 215 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (codice doganale) (2), debba essere interpretato nel senso che in un caso siffatto l’obbligazione doganale sorge nello Stato membro di carico e la riscossione dei dazi all’importazione spetta a tale Stato membro nonostante il fatto che solo al momento dello scarico risulti che il trasporto è avvenuto in uno Stato membro per il quale non sussiste l’autorizzazione al traffico interno.
3)
Inoltre, in caso di soluzione affermativa della prima questione, se l’art. 61 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (3), relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che in una situazione di tal tipo l’importazione avviene nello Stato membro di carico e la riscossione dell’imposta sulla cifra d’affari sull’importazione spetta a tale Stato membro nonostante il fatto che solo al momento dello scarico risulti che il trasporto è avvenuto in uno Stato membro per il quale non sussiste l’autorizzazione al traffico interno.
(1) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(3) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
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