9.10.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 274/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Dolj (Romania) il 26 luglio 2010 — Adrian Băilă/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului Pentru Mediu
(Causa C-377/10)
2010/C 274/17
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Dolj
Parti
Ricorrente: Adrian Băilă
Convenute: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Craiova, Administrația Fondului Pentru Mediu
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 110 TFUE (ex art. 90 CE), primo comma, debba essere interpretato nel senso che vieta a uno Stato membro di istituire una tassa che presenti le caratteristiche della tassa sull’inquinamento istituita dal decreto di urgenza del governo n. 50/2008, come modificato dal decreto di urgenza del governo n. 218/2008, dalla quale sono esonerati gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4 e cilindrata non superiore a 2 000 cc, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4 che sono immatricolati per la prima volta in Romania o in un altro Stato membro nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009, ma che si applica agli autoveicoli di occasione analoghi o concorrenti provenienti da altri Stati membri, immatricolati anteriormente al 15 dicembre 2008, potendo tale tassa rappresentare un’imposta interna sui beni provenienti da altri Stati membri indirettamente discriminatoria rispetto all’imposizione sui prodotti nazionali, a protezione della produzione nazionale di autoveicoli nuovi.
2)
Se l’art. 110 TFUE (ex art. 90 CE), primo comma, debba essere interpretato nel senso che vieta a uno Stato membro di istituire una tassa che presenti le caratteristiche della tassa sull’inquinamento istituita con il decreto di urgenza del governo n. 50/2008, nella versione modificata dal decreto di urgenza del governo n. 218/2008, dalla quale sono esonerati gli autoveicoli M1 con classe di inquinamento Euro 4 e cilindrata non superiore a 2 000 cc, nonché tutti gli autoveicoli N1 con classe di inquinamento Euro 4 che sono immatricolati per la prima volta in Romania o in un altro Stato membro nel periodo 15 dicembre 2008 — 31 dicembre 2009, mentre si applica agli autoveicoli con caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate sopra, immatricolati nel medesimo periodo in altri Stati membri, potendo tale tassa rappresentare un’imposta interna sui beni provenienti da altri Stati membri indirettamente discriminatoria rispetto all’imposizione sui prodotti nazionali, a protezione della produzione nazionale di autoveicoli nuovi.
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