6.11.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 301/6
Ricorso presentato il 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-379/10)
2010/C 301/08
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro e M. Nolin, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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Dichiarare che nell'escludere qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate da tale organo giurisdizionale, e nel limitare tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, in forza dell'articolo 2, paragrafi l e 2, della legge italiana 13 aprile 1988, n. 117, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del principio generale della responsabilità degli Stati enunciato dalla Corte nella sua giurisprudenza per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei loro organi giurisdizionali di ultimo grado, principio sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione.
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Condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali.
Motivi e principali argomenti
La legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati esclude qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora tale violazione risulti da attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate da tale organo giurisdizionale. Inoltre, limita tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.
Nella sentenza Traghetti, pronunciata nella causa C-173/03 (1), la Corte conclude che:
«Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale.
Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler (2)».
La Corte ha dunque ritenuto la legge 117 incompatibile con la propria giurisprudenza. Quest'ultima è tuttora vigente ed applicata. Sussiste quindi l'incompatibilità con la giurisprudenza della Corte.
(1) Racc. 2006, pag. I-5177
(2) Racc. 2003, pag. I-10239
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