9.10.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 274/13
Ricorso proposto il 30 luglio 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-383/10)
2010/C 274/20
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e F. Dintilhac, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, istituendo e mantenendo un regime che stabilisce l’imposizione discriminatoria degli interessi pagati dalle banche non residenti mediante l’applicazione di un’esenzione fiscale unicamente agli interessi pagati dalle banche belghe, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni degli artt. 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già artt. 49 e 56 del Trattato CE) e degli artt. 36 e 40 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo;
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condannare il Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione contesta le disposizioni nazionali di cui trattasi in quanto esse hanno l’effetto di dissuadere i residenti belgi dal ricorrere ai servizi di banche stabilite in altri Stati membri dell’Unione, dato che gli interessi pagati da queste ultime non possono beneficiare dell’esenzione fiscale applicabile unicamente agli interessi pagati dalle banche belghe.
In via preliminare, la Commissione rigetta, in particolare, l’argomento del convenuto secondo cui la fiscalità diretta rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri e fa valere che tale materia è implicitamente ma necessariamente inclusa nella competenza relativa al mercato interno e costituisce, pertanto, una competenza ripartita tra l’Unione e gli Stati membri.
In risposta alle obiezioni sollevate dalle autorità belghe, la Commissione osserva, in primo luogo, che la mancanza di una denuncia formulata al riguardo dal settore finanziario è irrilevante, in quanto il ricorso per inadempimento ha natura oggettiva e non può, di conseguenza, essere subordinato a una denuncia. In secondo e in terzo luogo, la Commissione si oppone, da un lato, all’argomento in base al quale le misure summenzionate sono giustificate dal motivo imperativo d’interesse generale di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e, dall’altro, all’affermazione secondo cui la legislazione di cui trattasi costituisce una misura di natura socio-politica che tutela l’interesse pubblico. In quarto luogo, la ricorrente respinge la giustificazione delle autorità belghe attinente alla ridotta effettività dell’estensione di tale esenzione e fa valere che anche il gruppo di contribuenti cui detta misura si rivolge potrebbe essere interessato dai servizi di banche stabilite in altri Stati membri. In quinto luogo, la Commissione rimette in discussione l’argomento del convenuto relativo alle disparità esistenti nell’Unione in materia di tutela dei consumatori di fronte al fallimento di una banca e richiama la circostanza che tale materia è oggetto di un’armonizzazione nell’Unione europea. Infine, la Commissione sostiene che il Belgio possiede tre lingue ufficiali (olandese, francese e tedesco) e che non si giustificano le obiezioni invocate riguardanti i rischi di un’insufficienza di informazioni a causa dell’utilizzo di una lingua non parlata in Belgio da parte della banca stabilita al di fuori di quest’ultimo.
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