23.10.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 288/21
Impugnazione proposta il 30 luglio 2010 da Chalcor AE Expergasias Metallon avverso la sentenza del Tribunale (Sezione Ottava) 19 maggio 2010, causa T-21/05, Chalcor AE Expergasias Metallon/Commissione europea
(Causa C-386/10P)
2010/C 288/35
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Chalcor AE Expergasias Metallon (rappresentante: I. Forrester, QC)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare del tutto o in parte la sentenza del Tribunale di primo grado nella parte in cui respinge la domanda della Halcor di annullare l’art. 1 della decisione;
—
annullare o ridurre sostanzialmente l’ammenda applicata alla Halcor o adottare altre misure ritenute necessarie, e
—
condannare la Commissione Europea alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce che la sentenza impugnata va annullata in base ai seguenti motivi:
a)
il Tribunale di primo grado è incorso in errore nell’applicare un controllo giurisdizionale limitato. Il Tribunale non ha tenuto conto della questione fondamentale, se l’ammenda applicata alla Halcor fosse adeguata, corretta e proporzionale alla gravità e alla durata della condotta illecita;
b)
il Tribunale ha violato il principio di parità di trattamento. Sebbene il Tribunale abbia correttamente ritenuto che la Commissione abbia violato il principio di parità di trattamento nel trattare la Halcor e le altre società in modo identico, senza che tale trattamento fosse oggettivamente giustificato, successivamente non ha rispettato tale principio;
c)
il Tribunale ha proceduto ad un adattamento illogico ed arbitrario dell’ammenda imposta alla Halcor; e
d)
la sentenza impugnata non contiene una motivazione tale da giustificare l’ammenda imposta alla Halcor.
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