4.12.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 328/12
Ricorso proposto il 2 agosto 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-387/10)
2010/C 328/20
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione europea chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che la Repubblica d’Austria, avendo adottato e mantenuto disposizioni in base alle quali soltanto istituti di credito austriaci e amministratori fiduciari austriaci possono essere designati come rappresentati fiscali di fondi di investimento e di fondi immobiliari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 CE e 36 SEE.
—
condannare la Repubblica d’Austria alle spese.
Motivi e principali argomenti
A giudizio della Commissione, disposizioni in base alle quali soltanto istituti di credito austriaci e amministratori fiduciari austriaci possono essere designati come rappresentati fiscali di fondi di investimento e di fondi immobiliari, configurerebbero un requisito in materia di stabilimento che limita la libera prestazione di servizi.
Contrariamente all’avviso dell’Austria, le disposizioni controverse non sarebbero idonee né a migliorare la qualità della rappresentanza fiscale né a tutelare gli interessi degli investitori e dell’amministrazione finanziaria relativi ad un corretto adempimento degli obblighi fiscali. Non sussisterebbe pertanto alcuna giustificazione per la limitazione alla libera prestazione di servizi.
Full & Egal Universal Law Academy