6.11.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 301/7
Impugnazione proposta il 2 agosto 2010 da Félix Muñoz Arraiza avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 giugno 2010, causa T-138/09, Félix Muñoz Arraiza/UAMI e Consejo Regulador de la Denominación de Origen calificada Rioja
(Causa C-388/10 P)
2010/C 301/09
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Félix Muñoz Arraiza (rappresentanti: avv.ti J. Gruimau Muñoz e J. Villamor Muguerza)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja
Conclusioni del ricorrente
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L'annullamento della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 9 giugno 2010, causa T-138/09, con la quale i marchi opponenti sono stati considerati pienamente compatibili con il marchio oggetto della domanda di marchio comunitario n. 4 121 621«Riojavina».
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La condanna dei convenuti alle spese.
Motivi e principali argomenti
A.
Il primo motivo di impugnazione si basa sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 207/2009 (1) sul marchio comunitario (in prosieguo: l'«RMC»), a sua volta fondata su due censure:
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Snaturamento dei fatti, snaturamento dell'elenco di prodotti e servizi realmente designati nella domanda di marchio e inosservanza della sentenza della Corte di giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97 (2), GU UAMI 12/98, pag. 1419, punto 23, unitamente alle sentenze della Corte di giustizia 9 dicembre 1981, causa C-193/80 e 15 ottobre 1985, causa 281/83.
Con tale censura si sostiene che il Tribunale abbia limitato l'elenco di prodotti realmente designati nella domanda di marchio comunitario, riducendo la categoria generale di «Aceti» in «Aceti di vino» in base a due argomenti: il primo, consistente nella presa in considerazione di una definizione normativa indiretta, riferita e nazionale della denominazione aceto, vale a dire la Disposición Adicional Primera de la Ley española 24/2003 de la Viña y el Vino (prima disposizione integrativa della legge spagnola 24/2003 sui vigneti e sul vino), a scapito della definizione normativa, diretta e basata sul diritto comunitario sancita dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 dicembre 1981, causa C-193/80 e 15 ottobre 1985, causa C-281/83. In dette sentenze si stabilisce con chiarezza che il diritto comunitario concepisce la denominazione di aceto come una denominazione generica, del tutto svincolata da qualsiasi accezione che indichi un'origine dal vino. Il secondo argomento utilizzato dal Tribunale per equiparare l'aceto all'aceto di vino consiste nell'affermare che le imprese vinicole normalmente producono aceto di vino, il che equivale ad una petizione di principio, dato che a sua volta tale affermazione si basa sull'assimilazione della categoria «aceto» alla categoria «aceto di vino». Inoltre, le sentenze C-193/80 e C-281/83, per effettuare una comparazione nell'ambito dell'analisi del rischio di confusione, mettono in relazione la generica denominazione «aceto» con il territorio pertinente. Il Tribunale, invece, distorce il concetto di territorio pertinente affermando che l'aceto di vino è quello più consumato e prodotto «del mondo», dato che il territorio pertinente da considerare è quello dell'Unione europea.
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Inosservanza delle norme procedurali di valutazione e onere della prova in base alle sentenze della Corte 14 settembre 1999, causa C-375/97 (3), e 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97 (4).
Con questa censura viene contestato al Tribunale il fatto che abbia effettuato la comparazione di segni in base alla notorietà e/o all'elevato carattere distintivo del marchio «Rioja», non verificati nel procedimento.
B.
Il secondo motivo di impugnazione si basa sulla violazione, per analogia, dell'art. 43 dell'RMC 40/94 (5), ora art. 42 dell'RMC 207/2009.
Si contesta in tale sede al Tribunale di aver limitato l'elenco dei prodotti e servizi realmente designati a causa della dichiarazione di uso futuro del marchio richiesto, il che è unicamente possibile per i marchi registrati da almeno cinque anni e previa prova dell'uso richiesta dal titolare del marchio impugnato ai sensi dell'art. 42, n. 2, RMC.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207 (GU L 78, pag. 1).
(2) Racc. pag. I-5507.
(3) Racc. pag. I-5421.
(4) Racc. pag. I-2779.
(5) GU 1994, L 11, pag. 1.
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