9.10.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 274/15
Impugnazione proposta il 3 agosto 2010 dalla KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 19 maggio 2010, causa T-25/05, KME Germany AG, già KM Europa Metal AG, KME France SAS, già Tréfimétaux SA e KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA/Commissione europea
(Causa C-389/10 P)
2010/C 274/22
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: KME Germany AG, già KM Europa Metal AG; KME France SAS, già Tréfimétaux SA e KME Italy SpA, già Europa Metalli SpA (rappresentanti: M. Siragusa, A. Winckler, G. C. Rizza, T. Graf, M. Piergiovanni, avvocati, e R. Elderkin, barrister)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza,
—
nei limiti del possibile, in base ai fatti esposti dinanzi alla Corte, annullare parzialmente la Decisione controversa e ridurre l’importo dell’ammenda della KME, nonché
—
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale;
o, in subordine, qualora lo stato degli atti non lo consenta,
—
annullare la sentenza, anche con riferimento alla condanna della KME al pagamento delle spese da parte del Tribunale, e rinviare la causa dinanzi a quest’ultimo.
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo, le ricorrenti contestano la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione non aveva bisogno di dimostrare che gli accordi avessero un impatto sul mercato. Indipendentemente dalla questione se essa fosse o meno esonerata dal dimostrare positivamente la sussistenza di un impatto sul mercato al fine di qualificare la violazione come «molto grave», la Commissione sarebbe certamente tenuta a dimostrare positivamente e a quantificare tale impatto ove, al pari di quanto ha fatto nella Decisione, intenda fondarsi sull’impatto effettivo del cartello per determinare l’importo iniziale di una ammenda inflitta ad una società in considerazione della gravità.
Il Tribunale avrebbe commesso un errore nel concludere che, sul piano giuridico, la Commissione avesse sufficientemente dimostrato che gli accordi avevano un impatto sul mercato e nell’affermare che la Commissione fosse legittimata ad accertare la sussistenza di un impatto sul mercato in base a meri indizi. Tale errore risulterebbe tanto più grave, in quanto nella presente causa la KME avrebbe fornito la prova, anche di carattere economico, che la violazione nel suo complesso non aveva avuto alcun impatto sul mercato. Così ragionando e decidendo di respingere il primo motivo di ricorso della KME, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e le prove dedotti dinanzi ad esso, violato il diritto dell’Unione e fornito una motivazione inadeguata ed illogica.
Con il secondo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver ritenuto corretto il riferimento operato dalla Commissione — per determinare le dimensioni del mercato interessato dall’infrazione, al fine di stabilire l’elemento gravità dell’ammenda della KME — ad un valore di mercato che includeva i redditi del mercato dei semilavorati (tubi sanitari in rame). Solo il valore del mercato interessato dal cartello, ossia il mercato della trasformazione (che rappresenta soltanto il 30-40 % del prezzo dei tubi) avrebbe dovuto essere preso in considerazione. Respingendo il secondo motivo di ricorso della KME, il Tribunale avrebbe violato i principi generali dell’Unione di proporzionalità e di parità di trattamento e fornito una motivazione inadeguata.
Con il terzo motivo, le ricorrenti censurano il Tribunale per aver respinto il quarto motivo di ricorso, secondo cui la Commissione avrebbe erroneamente applicato gli Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 1998 e violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, imponendo la percentuale massima di aumento dell’importo di base dell’ammenda della KME per la durata, pur avendo accertato che, per tre anni, il cartello era rimasto inoperante e non aveva prodotto effetti dannosi. Secondo le ricorrenti, il Tribunale, confermando la parte rilevante della Decisione, avrebbe violato il diritto dell’Unione e fornito una motivazione non trasparente, illogica e inadeguata.
Con il quarto motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver respinto il quinto motivo di ricorso e per aver confermato la Decisione nella parte in cui la Commissione — in violazione degli Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 1998, nonché dei principi della lealtà e della parità di trattamento- ha negato alla KME il beneficio di una riduzione dell’ammenda in base all’applicazione di diverse circostanze attenuanti. In particolare, le ricorrenti sostengono che il Tribunale: 1) avrebbe applicato un criterio giuridico erroneo nel valutare se la KME avesse i requisiti per una riduzione della pena grazie all’esecuzione limitata degli accordi da parte della medesima, 2) avrebbe erroneamente respinto la domanda della KME di ridurre la propria ammenda per via della crisi nell’industria dei tubi sanitari in rame; e 3) non avrebbe posto rimedio all’illegittimo diniego, da parte della Commissione, di ridurre l’ammenda in considerazione della collaborazione, al di fuori dell’ambito di applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, in relazione ad accordi europei più ampi, tenendo conto che l’Outokumpu era stata la prima impresa a fornire alla Commissione l’informazione sulla durata complessiva degli accordi.
Con il quinto motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver respinto il settimo motivo di ricorso e di aver ritenuto corretto il diniego, da parte della Commissione, di concedere alla KME una riduzione dell’ammenda in considerazione della sua incapacità contributiva. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’interpretare il requisito per concedere una riduzione dell’ammenda, di cui alla Sezione S (b) degli Orientamenti per il calcolo delle ammende, in considerazione dell’incapacità contributiva, nonché per non aver sanato la discriminazione illegittima commessa dalla Commissione nei confronti della KME rispetto alla SGL Carbon, nei procedimenti grafite e carbonio elettrico e meccanico speciali. Il Tribunale avrebbe altresì fornito una motivazione illogica ed inadeguata in ordine alle affermazioni della KME.
Con il sesto motivo, le ricorrenti deducono che il Tribunale, non esaminando in modo approfondito e dettagliato gli argomenti della KME e mostrando una deferenza distorta rispetto alla discrezionalità della Commissione, ha violato il diritto dell’Unione e il diritto fondamentale delle ricorrenti ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva.
Full & Egal Universal Law Academy