23.10.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 288/22
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (France) il 6 agosto 2010 — Société Groupe Limagrain Holding/FranceAgriMer
(Causa C-402/10)
2010/C 288/37
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Société Groupe Limagrain Holding
Convenuta: FranceAgriMer
Questioni pregiudiziali
1)
Se la mancata tenuta di una contabilità di magazzino dei prodotti o delle merci soggette al regime del deposito doganale, in violazione degli obblighi incombenti al depositario in virtù della normativa doganale comunitaria, sia sufficiente a privare l’esportatore che ha collocato i suoi prodotti o le sue merci in tale deposito del beneficio del prefinanziamento previsto dal combinato disposto dei regolamenti (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665 (1), relativo al regime delle restituzioni all’esportazione, e (CEE) del Consiglio 4 marzo 1980, n. 565, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (2);
2)
in caso di soluzione affermativa alla prima questione, quali conseguenze debbano trarsi riguardo alle somme percepite dal beneficiario.
In particolare:
a)
qualora sia dimostrato che le merci sono state effettivamente esportate, se l’importo delle restituzioni relative a tali esportazioni possa essere considerato acquisito, interamente o parzialmente, dall’esportatore; in tale ultimo caso, se occorra prendere in considerazione il tasso delle restituzioni come prefissato in applicazione della normativa sul versamento dell’anticipo delle restituzioni all’esportazione ovvero se si debba tener conto del tasso applicabile alla data dell’esportazione effettiva, nel limite o meno del tasso prefissato;
b)
in caso di obbligo di rimborso di tutte o di parte delle somme percepite, se, in applicazione dell’art. 33 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, relativo al regime delle restituzioni all’esportazione, occorra maggiorare l’importo da rimborsare della penale prevista da tali disposizioni — benché l’obbligo della tenuta della contabilità di magazzino incomba al depositario — nel caso in cui, come nella fattispecie, il deposito doganale sia un deposito privato di tipo C gestito dallo stesso esportatore di prodotti agricoli.
(1) Regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1).
(2) GU L 62, pag. 5.
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