6.11.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 301/8
Ricorso proposto il 6 agosto 2010 dalla Mediaset SpA contro la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 giugno 2010, nella causa T-177/07, Mediaset SpA/Commissione europea, sostenuta da Sky Italia Srl
(Causa C-403/10 P)
2010/C 301/11
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mediaset SpA (rappresentanti: K. Adamantopoulos, Digikoros e G. Rossi, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Sky Italia Srl
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale il 15 giugno 2010 nella causa T-177/10;
—
accogliere, statuendo in via definitiva, la domanda proposta in primo grado, diretta all’annullamento della decisione della Commissione europea impugnata nella specie ovvero, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e
—
condannare la convenuta e l’interveniente in primo grado a tutte le spese sostenute nell’ambito del procedimento.
Motivi e principali argomenti
1)
La ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in un duplice errore di diritto, laddove ha ritenuto inammissibili i riferimenti della ricorrente alla sfera di applicazione dell’art. 4, n. 1, della legge italiana n. 350/2003, nonché i motivi della ricorrente attinenti alla differenza tra le nozioni di i) selettività, ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE e di ii) discriminazione, nozione distinta dalla neutralità tecnologica. Conseguentemente, il Tribunale è incorso in un manifesto errore di diritto, qualificando sotto il profilo giuridico la legge italiana come non tecnologicamente neutra.
2)
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 107, n. 1, TFUE laddove ha presunto che la pretesa natura «non tecnologicamente neutra» della legge italiana procurasse necessariamente un vantaggio economico selettivo alla ricorrente. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha dichiarato fondata l’affermazione della convenuta in ordine all’esistenza di un vantaggio economico per la Mediaset, mentre ha omesso di qualificare giuridicamente le nozioni astratte, e solo presunte, di «audience estesa» e di «penetrazione sul mercato a minor costo» quali specifici vantaggi economici per la Mediaset. Il Tribunale ha inoltre fornito una motivazione inadeguata, contrariamente a quanto previsto dall’art. 36 dello Statuto della Corte, snaturando manifestamente i fatti ed incorrendo in un errore di diritto laddove ha proceduto ad un’erronea e falsa interpretazione della decisione impugnata ai punti 62-68 e 74-79 della sentenza. Il Tribunale ha infatti commesso un errore di diritto avendo sostituito il proprio ragionamento a quello esposto nella decisione impugnata per quanto attiene al preteso vantaggio per la Mediaset ed interpretando gli elementi dedotti in modo contrario al tenore dei punti 82-95 della decisione impugnata nonché all’analisi ivi contenuta,distorcendo tali elementi. Il Tribunale ha parimenti commesso un errore di diritto per quanto riguarda la nozione di «beneficiario indiretto» nonché la sua applicazione e qualificazione giuridica nella specie.
3)
Inoltre, il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo totalmente l’esame dei distinti motivi dedotti, da un lato, ai punti 93-96 e, dall’altro, ai punti 121-129 del ricorso, relativi all’esame della compatibilità della legge italiana alla luce dell’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE. Il Tribunale non ha nemmeno fornito sufficiente motivazione al riguardo. Peraltro, esso è incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 107, n. 3, lett. c), TFUE, laddove ha dichiarato la legge italiana incompatibile con il mercato comune, unicamente in considerazione del preteso mancato rispetto del principio di neutralità tecnologica fondato sulla asserita esclusione dei decoder satellitari dalla sfera di applicazione della legge italiana, quod non; nonché accettando che la convenuta non procedesse ad una valutazione giuridica dei pretesi effetti distorsivi della misura de qua sul mercato della pay tv sulla base di un controllo giuridico, economico e comparativo adeguato dei seguenti elementi: a) distorsioni della concorrenza specifiche sul mercato della pay tv; e b) della pretesa effettività del vantaggio economico. Quest’ultimo è stato semplicemente supposto e ritenuto incompatibile con il mercato comune sulla base della sua pretesa non neutralità tecnologica. Parimenti, il Tribunale è incorso in un errore di diritto fornendo una motivazione inadeguata laddove ha respinto il terzo motivo del ricorso. Esso non ha solamente esposto in termini inesatti ed ha interpretato erroneamente tale motivo pertinente e gli argomenti relativi alla contraddittorietà del ragionamento della decisione impugnata, ma non ha nemmeno esaminato tali elementi e li ha, conseguentemente, illegittimamente respinti come infondati.
4)
In ultimo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’applicazione dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999 (1), astenendosi dall’esaminare il fatto che i vizi della decisione impugnata relativi al preteso vantaggio economico derivante per la ricorrente rendono, in realtà, impossibile il recupero dell’asserito aiuto di Stato, contrariamente al principio della certezza del diritto. La decisione impugnata è quindi rimasta priva di rimedi efficaci e trasparenti nonché di una metodologia di recupero adeguata. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente interpretato i motivi dedotti dalla ricorrente a tal riguardo, commettendo un errore di diritto laddove ha ritenuto che la decisione impugnata consentisse il ripristino della situazione ex ante.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE, GU L 83, pag. 1.
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