9.10.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 274/19
Impugnazione proposta il 10 agosto 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 9 giugno 2010, causa T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Commissione
(Causa C-404/10 P)
2010/C 274/30
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, O. Beynet, e P. Costa de Oliveira, agenti)
Altra parte nel procedimento: Éditions Odile Jacob SAS, Lagardère SCA
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale 9 giugno 2010, causa T-237/05, Éditions Odile Jacob SAS/Commissione, nella parte in cui annulla la decisione della Commissione 7 aprile 2005, che nega l'accesso a documenti relativi al procedimento di controllo delle operazioni di concentrazione n. COMP/M.2978;
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respingere il ricorso di annullamento della convenuta nel ricorso dinanzi al Tribunale e statuire in via definitiva sulle questioni che sono oggetto della presente impugnazione;
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condannare la ricorrente alle spese sostenute dalla Commissione sia in primo grado che in occasione della presente impugnazione.
Motivi e principali argomenti
La Commissione far valere due motivi a sostegno del proprio ricorso.
Con il primo motivo, la ricorrente adduce che il Tribunale ha commesso un errore di interpretazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1), avendo omesso di prendere in considerazione, ai fini dell'interpretazione delle eccezioni al diritto di accesso ai documenti, le disposizioni del regolamento n. 4064/89 (2) del Consiglio relativo alle operazioni di concentrazione tra imprese. Infatti, le norme generali relative ai diritti di accesso dovrebbero tener conto delle peculiarità dei procedimenti in materia di concorrenza e delle garanzie di riservatezza offerte alle imprese interessate da un'operazione di concentrazione.
Con il secondo motivo, che si articola in cinque parti, la Commissione denuncia un'interpretazione erronea da parte del Tribunale dell'art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001 citato, in quanto avrebbe dichiarato che la ricorrente aveva l'obbligo di procedere ad un esame concreto ed individuale di ciascun documento oggetto di una domanda di accesso, anche nelle ipotesi manifestamente coperte da un'eccezione (prima parte). La Commissione contesta altresì l'interpretazione restrittiva operata dal Tribunale dell'eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, interpretazione secondo cui tale eccezione non può applicarsi dopo l'adozione da parte della Commissione della sua decisione che definisce il procedimento amministrativo di controllo di una concentrazione (seconda parte). La ricorrente fa inoltre valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto manifesto richiedendo, da un lato, che la Commissione avesse effettuato un esame concreto e individuale dei documenti, con una descrizione di ciascun contenuto e, dall'altro, richiedendo la consultazione dei terzi, nonostante il carattere manifesto dell'applicabilità dell'eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali (terza parte). Inoltre, la Commissione lamenta un errore di diritto commesso dal Tribunale annullando la sua decisione di rifiutare l'accesso ai documenti interni, laddove tali documenti ricadevano nel campo di applicazione dell'eccezione «processo decisionale», menzionata all'art. 4, n. 3, secondo comma (quarta parte). Infine, la ricorrente fa valere un'interpretazione erronea dell'art. 4, n. 6, del regolamento citato (quinta parte).
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1).
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