6.11.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 301/13
Impugnazione proposta il 2 settembre 2010 dalla X Technology Swiss GmbH avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 15 giugno 2010, causa T-547/08, X Technology Swiss GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-429/10 P)
2010/C 301/20
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: X Technology Swiss GmbH (rappresentanti: avv. A. Herbertz e R. Jung)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale 16 giugno 2010, causa T-547/08, X Technology Swiss GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 6 ottobre 2008 (procedimento R 846/2008-4),
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Condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione verte sulla sentenza del Tribunale con cui quest'ultimo ha respinto il ricorso della ricorrente teso all'annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 6 ottobre 2008, che respinge la sua domanda di registrazione di un marchio di posizione, consistente nella colorazione arancione della punta di un calzino.
La ricorrente deduce che il Tribunale ha interpretato in maniera non pertinente e giuridicamente erronea l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi privi di carattere distintivo, di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario. Ad avviso della ricorrente, il Tribunale è incorso in un errore di diritto imponendo, nella decisione impugnata, condizioni troppo restrittive per quanto concerne il carattere distintivo.
La ricorrente ritiene che, nel valutare il carattere distintivo, non rilevano solo le caratteristiche del marchio, individualmente considerate, ma anche l'impressione complessiva del marchio con riferimento alla merce di cui trattasi. Ciò significa che il carattere distintivo del marchio richiesto va esaminato, per un verso, rispetto ai diversi elementi costitutivi dello stesso, quali la forma, la posizione o il colore ma anche, per altro verso, rispetto all’impressione generale prodotta dal marchio, il che non è stato fatto dal Tribunale. Nell'ambito di un tale esame si deve peraltro tener conto, in linea di principio, del fatto che un certo grado di carattere distintivo è già sufficiente per consentire la registrazione di un marchio.
La ricorrente deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto avendo ampliato i requisiti relativi al carattere distintivo del marchio richiesto, facendo riferimento alla giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali, consistenti nell'aspetto stesso del marchio, e ai marchi figurativi, che consistono in una rappresentazione bidimensionale della merce. Tale giurisprudenza non sarebbe applicabile al marchio richiesto, posto che il marchio della ricorrente non è un marchio tridimensionale e che non sussiste quindi la possibilità di compararlo ad altri tipi di marchio cui si riferisce la giurisprudenza. Contrariamente ai marchi di cui alla giurisprudenza citata, il marchio della ricorrente è apposto su una parte minima della merce in questione. Ad avviso della ricorrente, non si può confrontare un segno precisamente delimitato e definito sul piano del colore, che è piccolo rispetto alla merce di cui trattasi, con un marchio interamente consistente nell'aspetto del marchio stesso.
La ricorrente afferma che, anche se si volesse ritenere applicabile al marchio richiesto la giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali, la decisione del Tribunale sarebbe comunque viziata da un errore di diritto. La ricorrente ritiene infatti che il proprio marchio soddisfi le condizioni richieste dalla giurisprudenza in materia di marchi tridimensionali. Esso si distinguerebbe fortemente dalla norma e dagli usi del settore e assolverebbe alla propria essenziale funzione di indicazione d'origine. Non sarebbe possibile condividere il ragionamento del Tribunale in merito al grado di attenzione del pubblico rilevante: il consumatore è particolarmente attento e tiene particolarmente in considerazione il marchio proprio quando si è in presenza di articoli che non possono essere provati prima dell'acquisto. Inoltre, il Tribunale non ha esaminato in maniera sufficientemente approfondita l'argomento della ricorrente vertente sul fatto che il marchio richiesto ha ad oggetto una sfumatura di colore definita con precisione. Poiché il Tribunale ritiene che l’apposizione di marchi nei calzini sportivi è prassi comune, non si capisce la ragione per la quale una colorazione che, a titolo di segnale, si trova sempre nello stesso posto e che presenta sempre la stessa sfumatura di colore non possa rappresentare un marchio idoneo ad essere registrato.
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