20.11.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 317/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 6 settembre 2010 — Petar Veselinov Aladzhov/Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti
(Causa C-434/10)
2010/C 317/31
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: Petar Veselinov Aladzhov
Convenuta: Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti
Questioni pregiudiziali
1)
Se il divieto di lasciare il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea, inflitto a un cittadino di tale Stato in qualità di amministratore di una società commerciale registrata secondo il diritto di detto Stato, a causa del mancato pagamento di un debito di natura pubblica di tale società, debba essere conforme al motivo della tutela dell’«ordine pubblico», previsto dall’art. 27, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (1), nelle circostanze della causa principale e, al contempo, in presenza delle seguenti ulteriori circostanze:
1.1
nella Costituzione di tale Stato membro non è prevista alcuna restrizione della libertà di circolazione delle persone fisiche a fini di tutela dell’ordine pubblico;
1.2
il motivo dell’«ordine pubblico» quale fondamento per l’applicazione del menzionato divieto è contenuto in una legge nazionale che è stata emanata per trasporre un altro atto giuridico dell’Unione europea;
1.3
il motivo dell’«ordine pubblico» a norma della citata disposizione della direttiva comprende anche il motivo della «tutela dei diritti di altri cittadini», quando viene adottata una misura a garanzia delle entrate di bilancio dello Stato membro mediante il pagamento di debiti di natura pubblica.
2)
Se, dalle previste limitazioni e condizioni per l’esercizio della libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione, nonché dalle misure emanate in forza del diritto dell’Unione per la sua attuazione, in presenza delle circostanze della causa principale, si evinca che è ammissibile una disciplina normativa nazionale secondo la quale lo Stato membro infligge ad uno dei suoi cittadini, in qualità di amministratore di una società commerciale registrata secondo il diritto dello Stato membro coinvolto, a causa del mancato pagamento di debiti di natura pubblica nei confronti di tale Stato considerati secondo la sua normativa «ingenti», la misura amministrativa coercitiva del «divieto di lasciare il Paese», allorché, per il pagamento di tale debito, sia ammissibile l’applicazione del procedimento della reciproca assistenza tra Stati membri, ai sensi della direttiva del Consiglio 26 maggio 2008, 2008/55/CE, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure e del regolamento (CE) della Commissione 28 novembre 2008, n. 1179, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2008/55/CE.
3)
Se il principio della proporzionalità e le previste restrizioni e condizioni per l’esercizio della libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione, nonché le misure emanate per la sua attuazione ai sensi del diritto dell’Unione, e i criteri stabiliti dall’art. 27, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, alle condizioni presenti nella causa principale, debbano essere interpretati nel senso che, in presenza di un debito di natura pubblica di una società commerciale registrata secondo il diritto di uno Stato membro debito che in base a tale diritto è considerato «debito ingente» consentono che ad una persona fisica, amministratore di detta società, venga vietato di lasciare tale Stato membro, qualora al contempo sussistano le seguenti condizioni:
3.1
la presenza di un «ingente» debito di natura pubblica viene considerata alla stregua di un pericolo effettivo, presente e grave, che incide su un interesse fondamentale della società, valutazione cui il legislatore ha proceduto istituendo la concreta misura amministrativa del «divieto di lasciare il Paese»;
3.2
non è prevista alcuna valutazione delle circostanze relative al comportamento personale dell’amministratore e alla violazione dei suoi diritti fondamentali, come ad esempio il suo diritto ad esercitare un’attività lavorativa che implica viaggi all’estero nel contesto di un altro rapporto giuridico;
3.3
le conseguenze per l’attività commerciale della società debitrice e la possibilità del pagamento del debito di natura pubblica non sono valutate dopo l’applicazione del divieto;
3.4
il divieto è stato applicato a seguito di un’istanza che possiede carattere vincolante quando in essa è dichiarato che si tratta di un «ingente» debito di natura pubblica di una precisa società commerciale, che il debito non è stato garantito nei limiti dell’importo principale e degli interessi e che la persona a carico della quale è richiesta l’applicazione del divieto rappresenta l’organo direttivo di tale società commerciale;
3.5
Il divieto vige fino al completo pagamento o alla completa garanzia del debito di natura pubblica, senza che siano stati previsti una verifica di tale divieto su domanda dell’interessato presentata all’autorità che lo ha applicato né il controllo dei termini di prescrizione del debito.
(1) GU L 158, pag. 77.
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