20.11.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 317/23
Impugnazione proposta il 20 settembre 2010 dal Freistaat Sachsen e dal Land Sachsen-Anhalt avverso la sentenza del Tribunale 8 luglio 2010, causa T-396/08, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione europea
(Causa C-459/10 P)
2010/C 317/41
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt (rappresentanti: avv.ti A. Rosenfeld e I. Liebach)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia
1)
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 8 luglio 2010, causa T-369/08, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione europea, concernente una declaratoria di nullità parziale della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2008/878/CE, relativa agli aiuti di Stato che la Germania vuole attribuire alla DHL, e dichiarare nullo l’art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2008/878/CE;
2)
in subordine, annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea indicata al punto 1) e rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea;
3)
condannare la resistente nel giudizio di impugnazione alle spese.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale con cui è stata respinta l’istanza promossa dai ricorrenti ai fini di una declaratoria di nullità parziale della decisione della Commissione 2 luglio 2008, 2008/878/CE. Mediante tale decisione, la Commissione aveva dichiarato incompatibile con il mercato comune la maggior parte degli annunciati aiuti alla formazione professionale che il Freistaat Sachsen e il Land Sachsen-Anhalt volevano attribuire alla DHL.
Con l’impugnazione, i ricorrenti contestano le seguenti violazioni del diritto dell’Unione commesse dal Tribunale:
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Il Tribunale avrebbe violato il regolamento n. 68/2001, alla luce dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, nonché il principio della parità di trattamento, in quanto l’esame della necessarietà dell’aiuto sarebbe carente in diritto. La violazione del regolamento (CE) n. 68/2001 deriverebbe dal fatto che sarebbero stati applicati criteri di valutazione sostanziali non previsti dal regolamento, il che è eccezionalmente ammissibile soltanto qualora lo giustifichino le specificità della fattispecie. L’art. 87, n. 3, CE sarebbe stato violato in quanto, erroneamente, il Tribunale non avrebbe ammesso che gli aiuti alla formazione professionale avrebbero contribuito e avrebbero potuto contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 87, n. 3, lett. c), CE, e che ciò avrebbe dovuto essere oggetto di considerazione da parte della Commissione nell’ambito del suo esame circostanziato ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE. Sussisterebbe, da ultimo, una violazione del principio della parità di trattamento in quanto, nelle sue precedenti decisioni, la Commissione non aveva, in circostanze paragonabili, né esaminato, né emesso una constatazione della necessarietà degli aiuti alla formazione professionale. Per tale disparità di trattamento non sarebbe possibile scorgere alcuna giustificazione obiettiva.
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Anche qualora occorresse prendere le mosse dalla circostanza che il criterio della necessarietà sia stato giustamente richiamato, sussisterebbe ugualmente un errore in diritto. I ricorrenti contestano, in tal senso, che il Tribunale avrebbe travisato il regolamento n. 68/2001, le Linee guida della Commissione per gli aiuti di Stato con finalità regionale e l’art. 87, n. 3, lett. c), CE, in quanto, nel contesto dell’esame della necessarietà, non avrebbe tenuto conto dell’effetto incentivante ai fini della scelta del luogo di residenza o di sede. Deriverebbe infatti dalla formulazione del regolamento n. 68/2001 il fatto che gli aiuti alla formazione professionale possano contenere quantomeno anche aspetti regionali. L’assunto del Tribunale, secondo cui l’incentivazione alle aziende nelle aree svantaggiate e ai fini dello stabilimento di nuove imprese possa essere realizzata soltanto attraverso aiuti regionali, sarebbe inesatto.
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Il Tribunale avrebbe inoltre violato il regolamento n. 68/2001, alla luce dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, nonché il principio della parità di trattamento, in quanto avrebbe applicato in modo giuridicamente errato criteri inconferenti nell’ambito della valutazione della necessarietà dell’aiuto. Da un lato, esso non avrebbe potuto prendere in considerazione al riguardo la prassi negoziale e le strategie commerciali dei beneficiari dell’aiuto, poiché in tal modo le imprese, che in base a standard qualitativi interni fissano un elevato livello di formazione professionale, risulterebbero svantaggiate sotto il profilo del diritto agli aiuti rispetto ad altre imprese in cui il livello di formazione professionale è modesto. D’altro lato, gli aiuti avrebbero potuto essere considerati non necessari non soltanto per questo motivo, cioè perché erano stati previsti dalla normativa nazionale. Infatti, ciò condurrebbe al risultato che le imprese degli Stati membri con un alto livello di formazione professionale previsto per legge sarebbero svantaggiate rispetto alle imprese di Stati membri con un livello di formazione del personale comparativamente modesto.
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Da ultimo, il Tribunale avrebbe violato l’art. 87, n. 3, lett. c), CE, in quanto non avrebbe considerato, errando in diritto, gli effetti esterni positivi delle misure di formazione professionale controverse.
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