4.12.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 328/16
Ricorso proposto il 21 settembre 2010 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 luglio 2010 nella causa T-401/09, Marcuccio/Corte di giustizia
(Causa C-460/10 P)
2010/C 328/31
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che la Corte
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annulli in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza datata 6 luglio 2010, emessa nella causa T-401/09, Marcuccio/Corte di giustizia, dalla Sesta Sezione del Tribunale;
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dichiari che il ricorso in primo grado, in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era ricevibile in toto e senza eccezione alcuna;
ed inoltre,
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in via principale, accolga in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorso in primo grado; nonché condanni la resistente in primo grado alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa de qua in tutti i gradi finora esperiti;
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ovvero, in via subordinata, rinvii la causa per cui è appello al giudice di primo grado, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.
Motivi e principali argomenti
L'ordinanza impugnata è illegittima, anche per: (a) erronee false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione dei principi di diritto inerenti la responsabilità aquiliana nonché immotivato·ed illogico discostamento dalla giurisprudenza dell'Unione europea in merito; (b) difetto assoluto di motivazione, errore manifesto di apprezzamento, travisamento e snaturamento dei fatti, fallace incompleto ed erroneo esame degli elementi di prova addotti dal ricorrente, violazione dell' obbligo del clare loqui, inconferenza, apoditticità, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza; (c) omessa pronuncia su aspetti fondamentali della controversia e carenza assoluta di istruttoria; (d) pretermissione dell'obbligo, in capo al giudice, di porre alla base delle sue statuizioni, anche in ordine alla valutazione della prova, le nozioni dei comuni scienza, esperienza e sentire; (e) erronee false ed irragionevoli interpretazione ed applicazione dei principi di diritto inerenti la formazione e l'onere della prova in giudizio.
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