18.12.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 346/30
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 27 settembre 2010 — Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales/Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre
(Causa C-465/10)
2010/C 346/50
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales
Convenuta: Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre
Questioni pregiudiziali
1)
Per quanto concerne la sussistenza di un fondamento giuridico dal quale risulterebbe un obbligo di recupero dell’aiuto versato alla CCI:
Se, quando un’amministrazione aggiudicatrice beneficiaria di sovvenzioni versate a titolo del FESR non ha rispettato una o più norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici per la realizzazione dell’azione sovvenzionata, laddove non sia peraltro contestato che l’azione possa beneficiare del fondo e che essa sia stata posta in essere, esista una disposizione di diritto comunitario, in particolare nei regolamenti (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052 (1), e (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253 (2), sulla quale basare un obbligo di recupero delle sovvenzioni. Se, laddove esista una siffatta disposizione, detto obbligo valga per qualsiasi violazione alle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, o solo per talune di esse e, in tale ultimo caso, quali siano tali violazioni.
2)
In caso di risposta almeno parzialmente positiva alla prima questione, per quanto concerne le modalità di recupero di un aiuto indebitamente versato:
a)
Se la violazione, da parte di un’amministrazione aggiudicatrice che beneficia di un aiuto a titolo del FESR, di una o più norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici in occasione della scelta del prestatore incaricato di realizzare l’azione sovvenzionata costituisca un’irregolarità ai sensi del regolamento n. 2988/95 (3). Se la circostanza che l’autorità nazionale competente, quando ha deciso di concedere l’aiuto richiesto a titolo del FESR, non potesse ignorare il fatto che l’operatore beneficiario aveva violato le norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici per assumere, ancor prima della concessione dell’aiuto, il prestatore incaricato di realizzare l’azione finanziata, possa incidere sulla qualifica di irregolarità ai sensi del regolamento n. 2988/95.
b)
In caso di soluzione affermativa della questione sub 2, lett. a), e poiché, come dichiarato dalla Corte di giustizia (sentenza 29 gennaio 2009, cause riunite da C-278/07 a C-280/07, Hauptzollamt Hamburg-Jonas/Josef Vosding Schlacht, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co), il termine di prescrizione previsto all’art. 3 del regolamento n. 2988/95 è applicabile alle misure amministrative quali il recupero di un aiuto indebitamente percepito da un operatore in ragione di irregolarità commesse da quest’ultimo, se:
—
il termine di prescrizione debba decorrere dalla data del versamento dell’aiuto al rispettivo beneficiario ovvero dalla data dell’uso, da parte di quest’ultimo, della sovvenzione percepita per remunerare il prestatario assunto in violazione di una o più norme relative agli appalti pubblici;
—
tale termine debba essere considerato interrotto dalla trasmissione al beneficiario della sovvenzione, da parte dell’autorità nazionale competente, di una relazione di controllo con cui viene constatata l’inosservanza delle norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e con cui viene raccomandato all’autorità nazionale di farsi corrispondere il rimborso delle somme versate;
—
quando uno Stato membro fa uso della possibilità ad esso riconosciuta dall’art. 3, n. 3, del regolamento n. 2988/95, di applicare un termine di prescrizione più lungo, segnatamente per quanto riguarda l’applicazione, in Francia, del termine di diritto comune previsto alla data dei fatti controversi di cui all’art. 2262 del codice civile [francese] ai sensi del quale: «tutte le azioni, sia reali sia personali, si prescrivono in trent’anni (…)», la compatibilità di siffatto termine con il diritto comunitario, in particolare con il principio di proporzionalità, debba essere valutata in rapporto al termine massimo di prescrizione previsto dal testo nazionale che serve come base giuridica per la richiesta di recupero dell’amministrazione nazionale oppure sulla base del termine effettivamente previsto nel caso di specie.
c)
In caso di soluzione negativa della questione sub 2), lett. a), se gli interessi finanziari della Comunità ostino a che, per la corresponsione di un aiuto come quello oggetto del caso di specie, il giudice applichi le norme nazionali in materia di revoca delle decisioni costitutive di diritti, secondo le quali, al di fuori dei casi di inesistenza, di ottenimento con frode, o di richiesta del beneficiario, l’amministrazione può revocare una decisione individuale costitutiva di diritti, se illegittima, soltanto entro il termine di quattro mesi dall’adozione di tale decisione, tenuto conto del fatto che una decisione amministrativa individuale può, in particolare se si tratta della corresponsione di un aiuto, essere accompagnata da condizioni risolutive la cui realizzazione consente la revoca dell’aiuto in questione senza alcun limite temporale — posto che il Conseil d’État ha affermato che tale norma nazionale doveva essere interpretata nel senso che essa poteva essere invocata dal beneficiario di un aiuto indebitamente concesso in applicazione di un testo comunitario soltanto in caso di buona fede di quest’ultimo.
(1) Regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9).
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).
(3) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1).
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