20.11.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 317/25
Ricorso proposto il 27 settembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-466/10)
2010/C 317/44
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e D. Kukovec)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che la Repubblica ellenica, avvalendosi della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara per la gestione dei rifiuti medici pericolosi a carattere palesemente infettivo (RMP-CI) degli enti opsdalieri compresi nella giurisdizione della prima Dioikisi Ygeionomikis Perifereias Attikis (prima direzione sanitaria della regione dell’Attica), ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 28 della direttiva 2004/18, in quanto non ricorrono i presupposti di alcuna delle eccezioni previste nell’art. 31 della direttiva e, in particolare, le condizioni di cui all’art. 31, n. 1, lett. c), che giustificano la deroga alla regola generale e il ricorso alla procedura eccezionale prevista dall’articolo di cui trattasi;
—
condannare la Repubblica ellenica alle spese giudiziali.
Motivi e principali argomenti
1)
In seguito ad una denuncia pervenutale, la Commissione europea ha svolto un’indagine in merito all’invito da parte della commissione per la prestazione di servizi sanitari avente ad oggetto la partecipazione a una gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, relativa alla gestione dei rifiuti medici pericolosi a carattere palesemente infettivo (RMP-CI) degli enti ospedalieri compresi nella giurisdizione della prima Dioikisi Ygeionomikis Perifereias Attikis.
2)
La Commissione ricorda che come regola generale è richiesto un bando di gara, con condizioni chiaramente definite e comprensibili, laddove la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è ammessa solo in via eccezionale, nei casi molto particolari definiti negli artt. 30 e 31 della direttiva 2004/18/CE e che dovrebbero essere interpretati restrittivamente, mentre l’onere della prova dell’effettiva esistenza delle circostanze straordinarie che giustificano la deroga è a carico di colui che invoca le disposizioni di cui trattasi.
3)
Pertanto, la Commissione ritiene che dall'invito di cui trattasi risulti evidente che, mentre l’autorità aggiudicatrice si è avvalsa della procedura eccezionale prevista nell’art. 31, n. 1, lett.c), della direttiva 204/18/CE, non ha provato che ricorressero le condizioni previste in tale disposizione, che giustificano il ricorso alla relativa procedura.
4)
La Commissione considera che l’autorità aggiudicatrice, avendo fatto ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, abbia violato gli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 28 della direttiva, in quanto non soddisfa i presupposti di alcuna delle eccezioni previste nell’art. 31 della direttiva e, in particolare, quelli di cui all’art. 31, n. 1, lett. c), che giustificano la deroga alla regola generale e il ricorso alla procedura eccezionale prevista da detto articolo.
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