4.12.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 328/22
Impugnazione proposta il 27 settembre 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 7 luglio 2010, causa T-111/07, Agrofert Holding a.s./Commissione europea
(Causa C-477/10P)
2010/C 328/39
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders. P. Costa de Oliveira e V. Bottka, agenti)
Altre parti nel procedimento: Agrofert Holding a.s., Regno di Svezia, Repubblica di Finlandia, Regno di Danimarca, Polski Koncern Naftowy Orlen SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 7 luglio 2010, causa T-111/07, Agrofert Holding a.s./Commissione
—
risolvere definitivamente le questioni oggetto del presente ricorso di impugnazione; e
—
condannare la ricorrente nella causa T-111/07 al pagamento delle spese sostenute dalla Commissione nel predetto procedimento, nonché nel presente ricorso di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso di impugnazione riguarda l’interpretazione delle eccezioni relative al diritto di accesso ai documenti attinenti (j) alla protezione degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile (in prosieguo: «l’eccezione relativa alle indagini»), (ii) alla protezione degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica (in prosieguo: «l’eccezione relativa agli interessi commerciali»), (iii) alla protezione dell’iter decisionale della Commissione (in prosieguo: «l’eccezione relativa all’iter decisionale») e, (iv) alla protezione della consulenza legale (in prosieguo: «l’eccezione relativa alla consulenza legale»). Esse vengono sancite rispettivamente dall’art. 4, n. 2, terzo trattino, dall’art. 4, n. 2, primo trattino, dall’art. 4, n. 3, secondo comma e dall’art. 4, n. 2, secondo trattino del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1049/2001»).
Più precisamente, la presente impugnazione riguarda l’applicazione di tali eccezioni ai documenti di una pratica della Commissione relativa ad un procedimento di controllo delle concentrazioni, conformemente al regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 (2) (in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni»)
La Commissione considera che, nella sentenza impugnata, il Tribunale abbia commesso errori di diritto nella sua interpretazione delle predette eccezioni, non avendo preso in considerazione le caratteristiche dei procedimenti previsti dalla normativa sulla concorrenza e le garanzie offerte dal regolamento sulle concentrazioni alle imprese che partecipano a un procedimento di concentrazione. In particolare, nella sua sentenza, il Tribunale non ha cercato di effettuare un’effettiva ed armoniosa ponderazione tra i due regimi giuridici applicabili nel caso di specie. Esso ha invece interpretato erroneamente le norme sull’accesso ai documenti e, così facendo, ha reso inapplicabili le norme sulle concentrazioni.
La prima questione sottoposta all’esame della Corte riguarda la portata dell’obbligo relativo al segreto di ufficio previsto dal regolamento sulle concentrazioni e dall’art. 339 TFUE, ai fini dell’interpretazione delle eccezioni al diritto di accesso, in particolare quelle relative alle «indagini» e agli «interessi commerciali».
La seconda questione sottoposta alla Corte riguarda la conclusione del Tribunale secondo cui, nel caso di specie, non sussistevano circostanze particolari per il diniego di accesso ai documenti, in assenza delle quali la Commissione sarebbe stata tenuta ad esaminare, concretamente ed individualmente, ciascun documento richiesto e a fornire una motivazione dettagliata circa il diniego relativamente al contenuto di ciascun documento richiesto.
La terza questione riguarda l’interpretazione restrittiva dell’eccezione relativa alle «indagini» secondo cui tale eccezione non può essere applicata dopo l’adozione della decisione della Commissione di porre fine al procedimento amministrativo di controllo sulle concentrazioni.
La quarta questione dedotta dinanzi alla Corte riguarda la portata dell’obbligo di motivazione per la dimostrazione del rischio inerente alla divulgazione, in particolare, in relazione alla protezione degli «interessi commerciali», «all’iter decisionale» e «alla consulenza legale».
Infine, la quinta questione dedotta dinanzi alla Corte riguarda l’interpretazione delle norme relative all’accesso parziale. A giudizio della Commissione per poter condurre efficientemente le indagini nell’ambito dei procedimenti di concentrazione, essa deve conformarsi agli obblighi imposti dal regolamento sulle concentrazioni, in particolare quelli attinenti al segreto d’ufficio, a prescindere dal fatto che la sua decisione sia divenuta definitiva, inoltre, laddove le norme procedurali che disciplinano un settore particolare di attività, come interpretate dalla giurisprudenza, concedono la protezione a determinati documenti, quali i documenti interni della Commissione. Si deve riconoscere che tali documenti godono di una generale presunzione di non accessibilità a norma del regolamento n. 1049/2001. La sentenza del Tribunale ha fatto sorgere dubbi sulla portata della facoltà della Commissione di condurre indagini in tale settore nonché sui diritti delle parti che hanno presentato documenti dinanzi ad essa e tale impugnazione è intesa a consentire alla Corte di pronunciarsi in merito al corretto orientamento.
La Commissione ha quindi proposto tale impugnazione al fine di consentire alla Corte di pronunciarsi sulle questioni fondamentali sollevate dal Tribunale e di tracciare un’interpretazione coerente ed armoniosa dei due istituti giuridici interessati.
(1) GU L 145. pag. 43.
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24. pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy