15.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 13/17
Ricorso proposto l’8 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-486/10)
2011/C 13/28
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms e C. Zadra, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
constatare che la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 8, letto in combinato disposto con i Titoli III-VI della direttiva 92/50/CEE (1) avendo il comune di Hamm aggiudicato i contratti di prestazioni di servizi del 30 luglio e del 16 dicembre 2003, relativi alla raccolta delle acque reflue e al loro scarico, nonché alla conservazione, al funzionamento, alla manutenzione e al controllo del sistema di canalizzazione del comune di Hamm, direttamente e senza esecuzione di una previa gara d’appalto di livello europeo, al Lippeverband (ente di bonifica dell’alveo del fiume Lippe; in prosieguo: il «Lippeverband»)
—
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
Motivi e principali argomenti
Oggetto della presente controversia sono i contratti di servizi a prestazioni corrispettive relativi alla raccolta e allo scarico delle acque reflue, nonché alla conservazione, al funzionamento, alla manutenzione e al controllo del sistema di canalizzazione del comune di Hamm, che quest’ultimo ha concluso con un ente istituito per legge ai fini dello scarico delle acque reflue, il Lippeverband. Il Lippeverband è una persona giuridica di diritto pubblico, tenuta ad adempiere mansioni nel settore della gestione delle acque tassativamente previste dalla legge. Ad essa appartengono imprese private nella misura del 25 %. In base ai contratti in esame, il Lippeverband avrebbe dovuto acquisire il 1 gennaio 2004 la funzione di raccolta e di scarico delle acque che confluiscono nel territorio del comune di Hamm, per la quale tale comune avrebbe introdotto un corrispettivo dichiarato «contributo di interesse speciale». Ai fini dell’adempimento di detto compito, il comune di Hamm conferisce il diritto all’uso esclusivo, duraturo e onnicomprensivo dei suoi canali di scolo, uso per il quale il Lippeverband è tenuto ad effettuare un pagamento compensativo. Sebbene, per quanto riguarda i contratti di prestazioni di servizi in questione, si tratti di appalti di prestazione di servizi di diritto pubblico ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 92/50/CEE, essi sarebbero stati conclusi direttamente con il Lippeverband senza una procedura formale di aggiudicazione e senza un bando di gara di livello europeo. I contratti sarebbero univocamente da qualificarsi come contratti di servizi a prestazioni corrispettive. Essi sarebbero stati conclusi a tempo indeterminato da un committente pubblico, avrebbero ad oggetto il compimento di prestazioni di eliminazione di scarichi di fogna ai sensi della categoria 16 dell’Allegato IA della menzionata direttiva e supererebbero la soglia rilevante per l’applicazione della medesima. La conclusione dei contratti avrebbe pertanto dovuto essere preceduta da un bando di concorso di livello europeo.
In contrasto con la tesi sostenuta dal governo federale l’attribuzione delle prestazioni di servizi in questione non costituisce né un atto di organizzazione della pubblica amministrazione né un appalto c.d. «In-house».
Sarebbe in primo luogo controverso se ad una cooperativa per l’amministrazione delle acque ad economia mista come il Lippeverband, con una percentuale di circa il 25 % dei partecipanti privati, possa essere attribuita una funzione nell’ambito dell’amministrazione pubblica, escludendo il diritto comunitario degli appalti. Secondo la Commissione, la sussistenza degli atti di organizzazione della pubblica amministrazione, cui non sono applicabili le disposizioni sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, può essere ipotizzata soltanto tra enti pubblici, la cui attività sia preordinata esclusivamente all’interesse generale. Il fatto che alle cooperative per la gestione delle acque siano affidati dalla legge determinati compiti di gestione delle acque reflue non cambierebbe parimenti in nulla la circostanza che il Lippeverband non faccia parte dell’organizzazione amministrativa statale alla luce del diritto comunitario. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che al Lippeverband possa essere attribuita una funzione mediante un atto di organizzazione della pubblica amministrazione, nel presente caso siffatta attribuzione di funzioni non sussiste. La circostanza che il comune di Hamm paghi annualmente un corrispettivo al Lippeverband per portare a termine tali prestazioni qualificherebbe univocamente i contratti come contratti di servizi a prestazioni corrispettive ed escluderebbe la sussistenza di un’attribuzione di funzioni nel contesto della pubblica amministrazione.
In secondo luogo, per quanto concerne l’esclusione dei cosiddetti negozi «In-house» dalle regole relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici, tale deroga non potrebbe secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia trovare applicazione qualora un’impresa privata — anche di minoranza — faccia parte dell’ente aggiudicatario. In tal caso il committente pubblico non potrebbe esercitare sull’impresa interessata lo stesso controllo che esercita sui propri servizi.
Da queste considerazioni deriverebbe che sussiste un appalto pubblico di servizi a prestazioni corrispettive e che non si applicano disposizioni derogatorie.
La Repubblica federale di Germania avrebbe pertanto violato, mediante l’attribuzione diretta degli appalti di scarico delle acque cittadine da parte del comune di Hamm, le disposizioni della direttiva 92/50.
(1) Direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).
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