29.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 30/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 ottobre 2010 — Josef Geistbeck e Thomas Geistbeck/Saatgut- Treuhandverwaltungs GmbH
(Causa C-509/10)
2011/C 30/24
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Josef Geistbeck e Thomas Geistbeck
Resistente: Saatgut- Treuhandverwaltungs GmbH
Questioni pregiudiziali
Alla Corte di giustizia dell’Unione europea vengono sottoposte in via pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267, n. 1, lett. b), terzo comma, TFUE, le seguenti questioni, relative all’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: il «regolamento n. 2100/94») (1) e del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (in prosieguo: il «regolamento n. 1768/95») (2).
a)
Se l’equa compensazione, che un agricoltore deve versare al titolare di un diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi dell’art. 94, n. 1, del regolamento n. 2100/94, per avere utilizzato materiale di moltiplicazione di una varietà protetta, ottenuto mediante risemina, e per non avere adempiuto agli obblighi stabiliti dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, e dall’art. 8, del regolamento n. 1768/95, debba essere calcolata in base all’importo medio della tassa imposta per la produzione, soggetta a licenza, di una quantità equivalente di materiale di moltiplicazione di varietà protette della rispettiva specie vegetale, nella stessa zona, o se invece essa debba essere calcolata in base alla (inferiore) remunerazione da versare in caso di risemina autorizzata, ai sensi dell’art. 14, n. 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94, e dell’art. 5, del regolamento n. 1768/95.
b)
Qualora si debba fare riferimento solo alla remunerazione per una risemina autorizzata:
se, nella predetta situazione, il titolare della privativa possa calcolare il danno risarcibile ai sensi dell’art. 94, n. 2, del regolamento n. 2100/94, per un’unica violazione commessa con dolo o colpa, in modo forfetario, in base alla tassa per la concessione di una licenza per la produzione di materiale di moltiplicazione.
c)
Se, in sede di calcolo dell’equa compensazione dovuta ai sensi dell’art. 94, n. 1, del regolamento n. 2100/94, o dell’ulteriore risarcimento del danno dovuto ai sensi dell’art. 94, n. 2, del medesimo regolamento, sia ammesso o addirittura necessario tenere conto della particolare onerosità del controllo eseguito da un organismo che tutela i diritti di numerosi titolari di privative, in modo da attribuire il doppio della compensazione solitamente concordata o della remunerazione dovuta ai sensi dell’art. 14, n. 3, quarto trattino, del regolamento n. 2100/94.
(1) GU L 227, pag. 1.
(2) GU L 173, pag. 14.
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