18.12.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 346/36
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret (Danimarca) il 25 ottobre 2010 — DR e TV2 Danmark A/S/NCB
(Causa C-510/10)
2010/C 346/63
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrenti
:
1)
DR
2)
TV2 Danmark A/S
Convenuto
:
NCB
Questioni pregiudiziali
1)
Se le espressioni «con i propri mezzi» contenuta nell’art. 5, n. 2, lett. d), della direttiva 2001/29/CE (1), e «per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui al ‘considerando’ 41 del preambolo della direttiva, debbano essere interpretate alla luce del diritto nazionale o del diritto dell’Unione;
2)
se, la formulazione dell’art. 5, n. 2, lett. d), della direttiva 2001/29/CE, debba intendersi, come ad esempio nella versione in lingua danese, inglese e francese della direttiva, nel senso di «per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva», oppure, come ad esempio nella versione in lingua tedesca, nel senso di «per conto e sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva»;
3)
nel caso in cui le nozioni esposte nella prima questione debbano essere interpretate alla luce del diritto dell’Unione: quali siano i criteri che il giudice nazionale deve applicare nella valutazione concreta della questione se una registrazione effettuata da un terzo (in prosieguo: il «produttore») per essere utilizzata nelle trasmissioni di un organo di diffusione radiotelevisiva sia effettuata «con i propri mezzi» e «per conto [e/o] sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva», cosicché la registrazione risulti compresa nell’eccezione prevista nell’art. 5, n. 2, lett. d).
Nella risoluzione della terza questione si chiede che vengano risolte, in particolare, le seguenti questioni:
a)
Se la nozione «con i propri mezzi» di cui all’art. 5, n. 2, lett. d), della direttiva 2001/29/CE debba essere intesa nel senso che una registrazione effettuata dal produttore per le trasmissioni di un organismo di diffusione radiotelevisiva rientri nell’eccezione prevista dall’art. 5, n. 2, lett. d), solo nel caso in cui l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia responsabile verso terzi per le azioni e omissioni del produttore relative alla registrazione, come se l’organismo di diffusione radiotelevisiva avesse esso stesso compiuto tali azioni e omissioni.
b)
Se la condizione che la registrazione avvenga «per conto [e/o] sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva» sia soddisfatta nel caso in cui l’organismo di diffusione radiotelevisiva abbia commissionato al produttore la registrazione al fine di trasmetterla e con il presupposto che tale organismo abbia il diritto di trasmettere detta registrazione.
L’Østre Landsret intende stabilire se le seguenti situazioni possano o debbano essere prese in considerazione nella risoluzione della terza questione lett. b) e, in tal caso, quale importanza rivestano per tale risoluzione:
i)
se la decisione definitiva sul piano artistico/redazionale relativa ai contenuti del programma commissionato spetti all’organismo di diffusione radiotelevisiva o al produttore, conformemente al contratto che hanno stipulato;
ii)
se l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia responsabile nei confronti dei terzi degli obblighi del produttore riguardanti la registrazione, come se lo stesso organismo di diffusione radiotelevisiva avesse compiuto tali azioni e omissioni;
iii)
se il produttore, in base al contratto con l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia contrattualmente obbligato a fornire il programma in questione all’organismo di diffusione radiotelevisiva al prezzo pattuito e se, in tale prezzo, sia obbligato a sopportare tutte le spese collegate alla registrazione.
iv)
se sia l’organismo di diffusione radiotelevisiva o il produttore che assume la responsabilità della registrazione nei confronti dei terzi.
c)
Se la condizione secondo cui la registrazione deve essere effettuata «per conto [e/o] sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva» sia soddisfatta qualora l’organismo di diffusione radiotelevisiva abbia commissionato al produttore la registrazione per poterla trasmettere e sul presupposto che l’organismo di diffusione radiotelevisiva i cui trattasi abbia il diritto di trasmettere la registrazione, se il produttore, nel contratto con l’organismo di diffusione radiotelevisiva riguardante la registrazione, ha assunto: i) la responsabilità economica e finanziaria di tutte le spese collegate alla registrazione mediante pagamento anticipato di una certa somma; ii) la responsabilità per l’acquisizione dei diritti e, iii) la responsabilità in caso di circostanze impreviste, inclusi ritardi nella registrazione e inadempimenti, ma senza che l’organismo di diffusione radiotelevisiva sia responsabile verso i terzi per gli obblighi del produttore riguardanti la registrazione, come se l’organismo stesso avesse compiuto tali azioni e omissioni.
(1) GU L 167, pag. 10.
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