29.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 30/17
Ricorso proposto il 29 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-515/10)
2011/C 30/27
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e A. Marghelis, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
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Constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per garantire che i rifiuti dell’amianto cemento siano trattati in discariche appropriate, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni di cui all’art. 2, lett. e), dell’art. 3, n. 1, e dell’art. 6, lett. d), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (1) e delle disposizioni di cui all’allegato della decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, 2003/33/CE, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (2);
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condannare la Repubblica francese alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso la Commissione solleva un’unica censura vertente sulla non corretta interpretazione delle disposizioni della direttiva 1999/31/CE e, segnatamente, sulla definizione di «rifiuto».
Infatti, la ricorrente contesta l’interpretazione fornita dalle autorità francesi, secondo cui i rifiuti possono essere al tempo stesso rifiuti inerti e rifiuti pericolosi. Secondo la Commissione, la direttiva ammetterebbe al contrario l’esistenza di tre categorie distinte di rifiuti, «pericolosi», «non pericolosi» e «inerti», con obblighi diversi e con una distinzione precisa nelle condizioni di ammissione dei diversi rifiuti in discarica. Così, i rifiuti di amianto cemento dovrebbero essere considerati «rifiuti pericolosi» in forza dell’elenco dei rifiuti stabilito con la decisione 2000/532/CE (3), come modificata dalla decisione 2001/573/CE (4), e particolari precauzioni si imporrebbero per la loro eliminazione. La normativa nazionale che qualifica i rifiuti di amianto cemento come inerti e che autorizza la loro ammissione in una discarica per rifiuti inerti non sarebbe quindi conforme ai requisiti previsti dalla direttiva.
(1) GU L 182, pag. 1.
(2) GU 2003 L 11, pag. 27.
(3) Decisione della Commissione 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226, pag. 3).
(4) Decisione del Consiglio 23 luglio 2001, che modifica l’elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione (GU L 203, pag. 18).
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