15.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 13/21
Ricorso proposto il 29 ottobre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-516/10)
2011/C 13/38
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e E. Montaguti, Bevollmächtigte)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che la Repubblica d'Austria, mantenendo in vigore l'art. 5 in combinato disposto con l'art. 2, nn. 3 e 4 nonché l'art. 6, n. 2, lett. g), VGVG, ha violato gli artt. 49 e 63 TFUE;
—
dichiarare che la Repubblica d’Austria, avendo mantenuto in vigore l'art. 6, n. 2, lett. d) in combinato disposto con l'art. 2, nn. 3 e 4, VGVG, ha violato gli artt. 49 e 63 TFUE
—
condannare la Repubblica d'Austria alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione non dubita che gli Stati membri possano limitare l’acquisto di terreni per motivi di interesse pubblico. Le disposizioni della legge sulle operazioni immobiliari del Voralberg (VGVG) di cui alle conclusioni della ricorrente costituiscono tuttavia una restrizione sproporzionata alla libertà di movimento dei capitali e al diritto di stabilimento.
In particolare, la ricorrente sostiene che la cosiddetta Interessenteregel («norma delle parti interessate»), in base alla quale la VGVG accorda agli agricoltori la precedenza nell’acquisto dei terreni rispetto ai non agricoltori, è sproporzionata. Infatti, l’ulteriore utilizzo agricolo dei terreni potrebbe essere assicurato anche ove il potenziale compratore sia disposto a continuare ad affittare detto terreno al conduttore precedente per un lungo periodo.
Del pari, non si capisce perché la Interessenregel debba applicarsi anche quando il precedente proprietario acclude il suo terreno come contributo in natura a una impresa o a una fondazione, pur assicurando di continuare a utilizzarlo come terreno agricolo.
Secondo la Commissione è ugualmente sproporzionato il fatto che la citata Interessenregel venga ripetutamente applicata quando la vendita non si perfeziona per motivi non imputabili al venditore.
Infine, la Commissione contesta che la VGVG non prevede alcuna disposizione che consenta, in mancanza di interesse degli agricoltori a sfruttare un terreno agricolo, di venderlo senza che l’acquirente sia obbligato a utilizzarlo a fini agricoli.
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