29.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 30/22
Ricorso proposto il 16 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica slovacca
(Causa C-531/10)
2011/C 30/37
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra e J. Javorský, agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che, poiché il Ministero dei Trasporti, delle Poste e delle Telecomunicazioni della Repubblica slovacca ha stipulato un contratto per la fornitura di servizi di consulenza che presenta un interesse transfrontaliero, senza previa pubblicazione di un bando di gara, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi per essa derivanti dal divieto di discriminazioni e dal principio di trasparenza, sanciti dagli artt. 49 e 56 TFUE e menzionati all’art. 2 della direttiva 2004/18/CE (1);
—
condannare la Repubblica slovacca alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il Ministero dei Trasporti, delle Poste e delle Telecomunicazioni della Repubblica slovacca ha stipulato un contratto per la fornitura di servizi che presenta un interesse transfrontaliero in ragione del valore del contratto, delle competenze specialistiche richieste e per il fatto che il precedente fornitore dei servizi era una società di un altro Stato membro. Il contratto è stato stipulato senza previa pubblicazione di un bando di gara. In tal modo è stato inequivocabilmente violato il principio di trasparenza, poiché gli altri soggetti, diversi da quelli di sua scelta a cui il Ministero si è rivolto, non sono stati informati dell’esistenza di tale appalto e non hanno avuto la possibilità di presentare la loro offerta. Violando il principio di trasparenza il Ministero è contravvenuto nel contempo anche al divieto di discriminazione, in quando ha trattato in modo diverso il gruppo di imprese alle quali il Ministero si è rivolto nel caso dell’appalto pubblico e un gruppo — al quale appartengono anche imprese stabilite al di fuori della Repubblica slovacca — che non sono state contattate, ma che potevano avere un interesse per tale appalto pubblico. Poiché l’aggiudicazione dell’appalto non è stata oggetto di una procedura aperta, il Ministero stesso ha rinunciato ai vantaggi che nel caso di specie sarebbero potuti derivare dall’esistenza del mercato interno e grazie ai quali esso avrebbe potuto ottenere un’offerta più conveniente per la fornitura di servizi di consulenza per effetto del numero più ampio di imprese provenienti dall’Unione europea.
(1) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
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