5.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 38/2
Impugnazione proposta il 16 novembre 2010 dall’adp Gauselmann GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 settembre 2010, causa T-106/09, adp Gauselmann GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) — Archer Maclean
(Causa C-532/10 P)
2011/C 38/02
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Archer Maclean
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare la sentenza impugnata del Tribunale (Settima Sezione) 9 settembre 2010, causa T-106/09.
—
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 gennaio 2009 o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado dell’Unione europea.
—
Condannare la controparte alle spese del procedimento di primo grado e del ricorso d’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale non era conforme alla giurisprudenza relativa all'interpretazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento sul marchio comunitario (1). L'affermazione della ricorrente è basata sui seguenti motivi:
—
La ricorrente afferma che il Tribunale ha erroneamente attribuito ai termini «Archer Maclean's», che hanno un significato chiaramente secondario o marginale nell’ambito del marchio richiesto nel suo complesso, tale da renderli pressoché illeggibili, lo stesso valore distintivo del termine «MERCURY», che è l’elemento distintivo e dominante, quando è giunto alla conclusione che non sussiste un rischio di confusione con il marchio contrapposto «MERKUR».
—
La ricorrente ritiene che la sentenza del Tribunale sia erronea nella sua valutazione dei due marchi, poiché il termine «MERCURY» che è l'elemento distintivo e dominante del marchio richiesto, non solo è privo di qualsiasi significato nella lingua del mercato rilevante, ossia la Germania, ma è altresì molto simile, dal punto di vista fonetico e visivo, al marchio contrapposto «MERKUR».
—
Infine, la ricorrente deduce che il Tribunale ha considerato erroneamente che le ridottissime differenze tra il termine «MERCURY», che è l’elemento distintivo e dominante del marchio richiesto, e «MERKUR», che è il simbolo del marchio contrapposto, fossero sufficienti per evitare un rischio di confusione dei due marchi da parte del pubblico.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy