29.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 30/24
Impugnazione proposta il 19 novembre 2010 dalla MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessdatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 10 settembre 2010, causa T-233/08, MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessdatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-536/10 P)
2011/C 30/40
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessdatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (rappresentante: avv. W. Göpfert)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
1)
Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui viene respinto il ricorso per quanto riguarda le conclusioni formulate dinanzi al Tribunale;
2)
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 15 aprile 2008, procedimento R 1525/2006-4, e
3)
condannare il convenuto alle spese relative all’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
1)
Con l’impugnazione la ricorrente chiede l’annullamento della sentenza con cui il Tribunale ha respinto il ricorso, avendo statuito che la quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) non aveva violato l’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»), negando la registrazione del marchio denominativo «ROI ANALYZER» per prodotti della classe 9 (software per computer) nonché per servizi delle classi 35 e 42 (consulenze professionali in materia d'affari nonché sviluppo, ecc., di programmi per elaborazione dati).
2)
Basandosi su fatti erronei, il Tribunale sarebbe partito dal presupposto che si tratta in special modo di prodotti e servizi rivolti esclusivamente a professionisti aventi conoscenze e interessi nel settore dell’economia aziendale. Così facendo, esso avrebbe ignorato il fatto che i prodotti (software per computer) della classe 9 vengono usati soltanto «in particolare» per la raccolta e l’elaborazione di dati aziendali. Pertanto, potrebbero formare oggetto del marchio richiesto anche ulteriori software. Inoltre, lavoravano con il software della richiedente anche ingegneri e altre persone che non conoscerebbero la terminologia tecnico- aziendale. La valutazione del Tribunale sarebbe stata pertanto operata in base a presupposti di fatto errati.
Il Tribunale riterrebbe poi, ancora in base a fatti erronei che, sebbene l’elemento «ROI» abbia diversi significati nelle varie lingue, in combinazione con il termine «ANALYZER» il pubblico intenderebbe tuttavia l’elemento «ROI» sempre come «Return On Investment». L’argomentazione del Tribunale sarebbe errata in quanto, in tal caso, il pubblico di riferimento intenderebbe il marchio richiesto, senza ulteriori riflessioni, come designazione di «strumenti per l’analisi del tasso di rendimento di investimenti».
Inoltre, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente i prodotti e servizi di cui trattasi se afferma l’esistenza di impedimenti alla registrazione in relazione agli hardware per computer. In seguito alla suddivisione del marchio, la designazione di questi prodotti e servizi delle classi 35 e 42 sarebbe già stata registrata definitivamente.
Infine, il riferimento a precedenti registrazioni nell’Unione europea, ossia come marchi comunitari, sarebbe già stato respinto con la motivazione che i marchi nazionali non potrebbero essere presi in considerazione. Anche tale assunto si fonderebbe su fatti errati.
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