5.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 38/4
Ricorso proposto il 22 novembre 2010 dalla Quinta do Portal, SA contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 8 settembre 2010 nella causa T-369/09, Quinta do Portal, SA/UAMI
(Causa C-541/10 P)
2011/C 38/05
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Quinta do Portal, SA (rappresentante: Bolota Belchior, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Vallegre — Vinhos do Porto, SA
Conclusioni
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Annullare totalmente la sentenza adottata dal Tribunale.
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Dichiarare l’accoglimento integrale di quanto richiesto dalla ricorrente in primo grado, vale a dire, l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso 18 giugno 2009 dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro la decisione della divisione di annullamento che, dal canto suo, ha dichiarato la nullità del marchio comunitario n. 004009908 PORTO ALEGRE, registrato il 16 maggio 2006, pubblicato nel Bollettino dei marchi comunitari 25 luglio 2005, n. 30/2005, (procedimento n. R 1012/2008-1).
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Condannare il convenuto alle spese in entrambe le istanze.
Motivi e principali argomenti
Tra i vocaboli «Porto Alegre» e «Vista Alegre» vi è disparità concettuale, tanto per quanto attiene alla sua componente dominante, come all’insieme del marchio, e disparità grafica e fonetica, in quanto i due vocaboli dei due marchi sono diversi.
Il carattere distintivo del marchio comunitario richiesto risulta, in modo determinante, dalla combinazione dei termini «Porto» e «Alegre», che formano, congiuntamente, unità logica e concettuale propria.
Il termine «Alegre» non costituisce l’elemento dominante del marchio comunitario. Data la rilevanza che presenta questa questione per la valutazione della somiglianza fra i segni, occorre segnalare che ciò non si verifica nel caso in esame.
La sentenza impugnata effettua una scorretta interpretazione sia dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (1) sia del regolamento (CE) 26 febbraio 2009, n. 207 (2) (la redazione è la stessa in entrambi i regolamenti), che risultano così violati.
La sentenza impugnata non prende in considerazione tali argomenti addotti nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale, non avendo adottato tale argomentazione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1)
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)
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