12.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 46/5
Impugnazione proposta il 25 novembre 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010, causa T-452/04, Éditions Jacob/Commissione europea
(Causa C-553/10 P)
2011/C 46/07
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, O. Beynet e S. Noë, agenti)
Altre parti nel procedimento: Éditions Odile Jacob SAS, Wendel Investissement SA, Lagardère SCA
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale 13 settembre 2010, causa T-452/04, Éditions Odile Jacob SAS/Commissione, nella parte in cui ha annullato la decisione della Commissione 30 luglio 2004, D(2004) 203365, che ha autorizzato la Wendel Investissement come acquirente degli attivi ceduti, conformemente alla decisione della Commissione 7 gennaio 2004, 2004/422/CE, la quale dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo (caso COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) (1);
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statuire all’occorrenza definitivamente sulle questioni oggetto della presente impugnazione e respingere il ricorso di annullamento, nonché
—
condannare la ricorrente [Éditions Jacob] alle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca tre motivi a sostegno della sua impugnazione.
Con il suo primo motivo la Commissione afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha omesso di esaminare le conseguenze dell’eventuale mancanza di indipendenza del mandatario rispetto alla Editis nell’ambito del suo compito nei confronti della Wendel. Infatti, secondo la ricorrente, l’assenza di indipendenza in capo alla persona incaricata di valutare un candidato è dotata di rilievo giuridico soltanto se è dimostrato che tale persona abbia preso in considerazione nella sua valutazione un interesse diverso da quello del corretto esercizio del suo compito.
Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto e di aver snaturato i fatti concludendo che il rapporto del mandatario abbia avuto un’influenza determinante sulla decisione impugnata, mentre, in realtà, la Commissione, pur dovendo prendere in considerazione detto rapporto, non è vincolata al parere del mandatario e rimane, per contro, tenuta a condurre la necessaria inchiesta allo scopo di verificare che l’acquirente risponda effettivamente ai criteri di autorizzazione.
Con il suo terzo motivo, che consta di due parti, la Commissione deduce, da un lato, un’errata interpretazione in diritto con riferimento all’efficacia del primo motivo di ricorso sollevato dalla ricorrente in merito alla validità della decisione impugnata e, dall’altro, la violazione dell’obbligo di motivazione al riguardo.
(1) GU L 125, pag. 54.
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