12.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 46/5
Impugnazione proposta il 26 novembre 2010 dalla Lagardère SCA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010, causa T-452/04, Éditions Jacob/Commissione europea
(Causa C-554/10 P)
2011/C 46/08
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Lagardère SCA (rappresentanti: avv.ti A. Winckler, F. de Bure e J.-B. Pinçon)
Altre parti nel procedimento: Éditions Odile Jacob SAS, Commissione europea, Wendel Investissement SA
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale 13 settembre 2010, causa T-452/04, nella parte in cui ha annullato la decisione della Commissione europea 30 luglio 2004, che ha autorizzato la Wendel Investissement come acquirente degli attivi ceduti, nell’ambito del procedimento di controllo sulle concentrazioni n. COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP;
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respingere il ricorso proposto dalla Odile Jacob dinanzi al Tribunale avverso detta decisione;
—
condannare la Odile Jacob a sopportare l’integralità delle spese relative al presente procedimento, sia quelle sostenute in primo grado sia quelle sostenute nel contesto della presente impugnazione.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca due motivi a sostegno della sua impugnazione.
Con il suo primo motivo, la Lagardère contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto invocando mediante eccezione l’illegittimità della decisione di ammissione del mandatario al fine di giustificare l’annullamento della decisione di autorizzazione.
Con il suo secondo motivo, che consta di quattro parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che la presenza del rappresentante del mandatario nel comitato esecutivo della Editis, in quanto terzo indipendente, poteva giustificare l’annullamento della decisione di autorizzazione. Ciò deriva dallo snaturamento di taluni fatti, da manifesti difetti della motivazione e da diversi errori di diritto: il Tribunale avrebbe infatti commesso un errore di diritto interpretando in modo errato la nozione di indipendenza (prima parte); il Tribunale non avrebbe dimostrato nella sua motivazione sotto quale aspetto i collegamenti esistenti tra il rappresentante del mandatario e la Editis potessero avere viziato il contenuto del rapporto reso dal mandatario alla Commissione (seconda parte); il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e viziato la sentenza impugnata di un manifesto difetto di motivazione nel considerare che il rapporto del mandatario avesse esercitato un’«influenza determinante» sulla decisione di autorizzazione (terza parte) e, infine, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto concludendo per l’annullamento della decisione di autorizzazione senza dimostrare sotto quale profilo essa avrebbe avuto un contenuto diverso in assenza delle asserite irregolarità (quarta parte).
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