29.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 30/27
Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica d'Austria
(Causa C-555/10)
2011/C 30/45
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e H. Støvlbæk, agenti)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che, nell’attuazione del primo pacchetto ferroviario, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 6, n. 3 e dell’allegato II della direttiva 91/440/CEE, come modificata, nonché degli artt. 4, n. 2 e 14, n. 2 della direttiva 2001/14/CE;
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condannare la Repubblica d'Austria alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, richiesta dalla direttiva, non sia stata adeguatamente attuata nel diritto interno austriaco.
Da un lato, in via di principio, sarebbe ammissibile l’organizzazione esistente in Austria che riunisce in una holding comune l’impresa che svolge funzioni essenziali di gestione dell’infrastruttura ferroviaria e l’impresa che fornisce servizi ferroviari. Tuttavia, occorrerebbe garantire, in modo verificabile, che queste due imprese siano reciprocamente economicamente indipendenti.
In particolare, la holding non dovrebbe esercitare alcun controllo sulla filiale che svolge le funzioni essenziali di gestione dell’infrastruttura ferroviaria. Ciò non sarebbe garantito in Austria. L’indipendenza del gestore dell’infrastruttura non sarebbe soggetta ad alcun controllo da parte di un’autorità indipendente e i concorrenti non disporrebbero di alcuna effettiva possibilità di ricorso in caso di trattamento privilegiato di una determinata impresa.
Inoltre, non sussisterebbero disposizioni normative o contrattuali sufficienti dirette a disciplinare i rapporti tra la holding e la sua filiale che svolge funzioni essenziali di gestione dell’infrastruttura ferroviaria.
Secondo la Commissione i numerosi intrecci personali tra la holding e la sua filiale, quali doppi incarichi svolti nei rispettivi direttivi, solleverebbero dubbi in ordine all’indipendenza economica. A suo avviso, sarebbe necessario escludere i dirigenti di un’impresa da incarichi dirigenziali nell’altra impresa per alcuni anni. Inoltre, la nomina del personale dirigente dell’organismo che svolge funzioni essenziali di gestione dovrebbe avvenire sotto il controllo di un’autorità indipendente.
Per di più, anche la separazione fisica e personale dei rispettivi sistemi informatici appare necessaria per garantire la richiesta indipendenza dell’impresa cui vengono attribuite funzioni essenziali nella gestione dell’infrastruttura ferroviaria.
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