26.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/19
Ricorso proposto il 30 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-562/10)
2011/C 63/37
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. W. Bulst e I. Rogalski, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:
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la Repubblica federale di Germania ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 56 TFUE, in quanto:
1)
prevede che la persona non autosufficiente, che soggiorni temporaneamente in un altro Stato membro dell’Unione, abbia diritto a un assegno di assistenza limitatamente a un periodo massimo di sei settimane, conformemente a quanto disposto dall’art. 34, primo comma, n. 1, del Libro XI del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale; in prosieguo: il «SGB»).
2)
con riferimento alle prestazioni di assistenza, delle quali la persona non autosufficiente abbia beneficiato in occasione di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro dell’Unione e che sono fornite da un prestatore di servizi ivi stabilito, non prevede un rimborso dei costi nella misura pari alle prestazioni di assistenza in natura erogate in Germania oppure esclude tale rimborso attraverso il richiamo all’art. 34, primo comma, n. 1, del Libro XI del SGB;
3)
prevede che alla persona non autosufficiente, che soggiorni temporaneamente in un altro Stato membro dell’Unione, non vengano rimborsati i costi occasionati dal noleggio di apparecchiature medico sanitarie oppure esclude tale rimborso attraverso il richiamo all’art. 34, primo comma, n. 1, del Libro XI del SGB, anche qualora in Germania tali costi sarebbero rimborsati ovvero le apparecchiature medico sanitarie sarebbero messe a disposizione e il rimborso non avrebbe quale effetto la duplicazione ovvero un altro tipo di incremento delle prestazioni erogate in Germania.
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condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso verte sulla normativa tedesca in materia di assicurazione per l’assistenza continuativa, secondo la quale le persone non autosufficienti, che fruiscono in Germania delle prestazioni dell’assicurazione (sociale) obbligatoria per l’assistenza continuativa, non avrebbero diritto nella stessa misura a tali prestazioni quando si recano temporaneamente in un altro Stato membro e ivi ricevono (o desiderano ricevere) prestazioni di assistenza o l’assegno di assistenza. Le disposizione controverse in materia di prestazioni di assistenza in natura, di assegno di assistenza e di apparecchiature medico sanitarie prevedono, in occasione di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro, prestazioni chiaramente inferiori a quelle che si avrebbero nel caso in cui l’assistenza fosse prestata all’interno della Germania.
Secondo la Commissione, la normativa controversa in esame non è compatibile con l’art. 56 TFUE, poiché rende considerevolmente più difficile la fruizione di prestazioni di assistenza in altri Stati membri dell’Unione europea e ciò non sarebbe necessario né giustificato da ragioni imperative di interesse generale. Le prestazioni di assistenza, al pari del noleggio di apparecchiature medico sanitarie per l’assistenza, sarebbero prestazioni fornite dietro il pagamento di un corrispettivo e costituirebbero in tal senso un servizio ai sensi dell’art. 56 TFUE. Esse rientrano quindi nell’ambito di applicazione delle disposizioni sulla libera prestazione dei servizi. Nella sua giurisprudenza in materia di rimborso dei costi occasionati dall’assistenza medica in un altro Stato membro dell’Unione, la Corte avrebbe sottolineato che gli Stati membri, nell’esercizio della loro competenza ad organizzare i loro regimi di sicurezza sociale, sono tenuti a osservare il diritto comunitario. Pertanto, il fatto che una norma appartenga al settore della sicurezza sociale non esclude l’applicazione dell’art. 56 TFUE.
Con riferimento alla normativa in materia di assegno di assistenza, sussisterebbe una restrizione (discriminatoria) consistente nel fatto che, quando l’assicurato soggiorna all’estero, il suo diritto all’assegno di assistenza è limitato a un periodo massimo di sei settimane. In questo modo, superato tale periodo, per la persona non autosufficiente diviene più difficile fruire delle prestazioni di assistenza all’estero.
Con riferimento alla normativa in materia di prestazioni di assistenza in natura, sussisterebbe una restrizione (discriminatoria) consistente nel fatto che non sarebbe previsto o sarebbe escluso un rimborso dei costi per prestazioni di assistenza in natura delle quali la persona non autosufficiente abbia beneficiato in occasione di un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro dell’Unione e che vengano fornite da un prestatore di servizi ivi stabilito. Il fatto, addotto dal governo federale, che anche all’interno del proprio Stato non vengano rimborsati i costi delle prestazioni di assistenza in natura erogate da istituti che non siano convenzionati con la cassa competente in materia di assistenza non può determinare una valutazione differente. In Germania sarebbero infatti numerosi gli enti che hanno sottoscritto convenzioni. Invece, stando alle conoscenze di cui dispone la Commissione, negli altri Stati membri non vi sarebbero enti di tale tipo. Pertanto, per gli assicurati (o per le persone non autosufficienti) sarebbe in linea di principio impossibile ricevere in un altro Stato membro prestazioni di assistenza in natura conformemente all’assicurazione sociale per l’assistenza continuativa, mentre ciò sarebbe possibile in Germania, sebbene non presso tutti i prestatori.
Infine, con riferimento alla normativa in materia di cure che necessitano di apparecchiature medico sanitarie, sussisterebbe una restrizione (discriminatoria) consistente nel fatto che i costi del noleggio (e dell’utilizzo) di siffatte apparecchiature in un altro Stato membro non sono rimborsati neppure qualora, nel caso di assistenza all’interno della Germania, quest’ultima se ne facesse carico.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la libera prestazione dei servizi garantita dall’art. 56 TFUE prescriverebbe non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi a causa della sua nazionalità, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi.
Le cause di giustificazione addotte dal governo federale — tutela della sanità pubblica e dell’equilibrio finanziario del settore dell’assicurazione per l’assistenza continuativa — non sono idonee a giustificare la restrizione alla libera prestazione dei servizi di cui trattasi.
Da un lato, le disposizioni restrittive andrebbero ben oltre quanto necessario alla tutela della qualità dei servizi in questione o alla tutela della sanità. In questo modo, il rimborso dei costi sopportati in altri Stati è escluso in modo generale e indipendentemente da qualsiasi valutazione qualitativa. Non viene quindi garantito nessun rimborso dei costi neppure ove venga assicurata una sufficiente qualità delle prestazioni di assistenza e venga esclusa l’esistenza di un rischio per la salute della persona non autosufficiente.
Dall’altro, la normativa tedesca, che esclude il rimborso dei costi sopportati all’estero e che in ogni caso sarebbero chiaramente inferiori a quanto sarebbe finanziato in Germania, non sarebbe necessaria al fine di evitare un rischio di grave pregiudizio all’equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale. In definitiva, per evitare una restrizione alla libera prestazione dei servizi, i costi sostenuti per beneficiare di una prestazione di assistenza all’estero dovrebbero essere rimborsati nei limiti del rimborso previsto per gli stessi in Germania.
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