29.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 30/28
Ricorso presentato il 2 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-565/10)
2011/C 30/46
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni della ricorrente
La Commissione conclude che la Corte voglia:
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dichiarare che avendo omesso di
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prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di
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Chieti e Gissi (Abruzzo),
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Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato e Strongoli (Calabria),
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Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato Sanseverino, Torre del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico Equense, Salerno e Montesarchio (Campania),
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Cervignano del Friuli e Monfalcone (Friuli Venezia-Giulia),
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Frascati e Zagarolo (Lazio),
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Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo e Ventimiglia (Liguria),
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Tolentino (Marche),
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Campobasso 1 e Isernia (Molise),
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Manduria, Porto Cesareo, Supersano e Traviano (Puglia),
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Follonica e Piombino (Toscana),
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Misterbianco + altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania + altri, Giarre-Mascali-Riposto + altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale + altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini + ASI Palermo, Monreale, Palermo + frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna l (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina l, Messina e Messina 6 (Sicilia),
con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE (1), siano dotati di reti fognarie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo l, primo trattino, della medesima direttiva,
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prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di
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Gissi e Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo),
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Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria e Rossano (Calabria),
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Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord e Vico Equense (Campania),
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Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli Venezia-Giulia),
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Zagarolo (Lazio),
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Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco e Riva Ligure (Liguria),
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Campobasso l e Isernia (Molise),
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Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano e Vernole (Puglia),
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Vicenza (Veneto),
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Misterbianco + altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto + altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale + altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini + ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castevetrano l, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna l (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina l, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),
con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti, che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie, siano sottoposti ad un trattamento conforme a quanto previsto dall’articolo 4, paragrafi l e 3, della medesima direttiva,
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prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di
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Gissi e Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo),
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Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria e Rossano (Calabria),
—
Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord e Vico Equense (Campania),
—
Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli Venezia-Giulia),
—
Zagarolo (Lazio),
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Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco e Riva Ligure (Liguria),
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Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano e Vernole (Puglia),
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Vicenza (Veneto),
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Misterbianco + altri, Scordia — Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto + altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale + altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini + ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castevetrano l, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna l (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina l, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 3, paragrafi l e 2, dall’articolo 4, paragrafi l e 3, in combinato disposto con l’allegato l, sezione B, e dall’articolo 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
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condannare la Repubblica italiana alle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso la Commissione lamenta che l’Italia non ha dato correttamente esecuzione, in varie parti del suo territorio nazionale, alla direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane..
La Commissione constata anzitutto varie violazioni dell’art. 3, nn. 1, primo trattino, e 2, della direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri erano tenuti a provvedere affinché, entro il 31 dicembre 2000, tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 fossero provvisti di reti fognarie per le acque urbane conformi ai requisiti dell’allegato I A. In vari agglomerati delle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Toscana e Sicilia rientranti nell’ambito di applicazione della disposizione di cui trattasi tale obbligo non sarebbe stato soddisfatto in modo corretto.
L’art. 4 della medesima direttiva prevede, inoltre, ai nn. 1 e 3, che, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, gli Stati membri avrebbero dovuto provvedere affinché per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 abitanti, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello scarico ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, conformemente ai requisiti previsti dall’allegato I B della stessa direttiva. La Commissione ha constatato il mancato rispetto della disposizione in parola in una serie di agglomerati nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Veneto e Sicilia. Il mancato rispetto dell'art. 4 della direttiva comporterebbe nella maggior parte dei casi anche la violazione dell’art. 10 della summenzionata direttiva, secondo cui la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dovrebbero essere condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali.
(1) GU L 135, pag. 40.
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