12.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 46/6
Ricorso proposto il 3 dicembre 2010 — Commissione europea contro Repubblica di Polonia
(Causa C-569/10)
2011/C 46/10
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: K. Herrmann, agente)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie a garantire che l’accesso a un’attività consistente nella prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi non sia discriminatorio nei confronti degli enti interessati e che le autorizzazioni per esercitare tale attività siano rilasciate in esito a procedimenti nei quali tutti gli enti interessati possano presentare domanda e in base a criteri pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’inizio del periodo di presentazione delle domande, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 2, 3, n. 1, e 5, punti 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 1994, 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1);
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condannare la Repubblica di Polonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione deduce tre motivi di inadempimento della direttiva 94/22/CE da parte della Repubblica di Polonia.
In primo luogo, ad avviso della Commissione i requisiti previsti dalla legge polacca sulle attività geologiche ed estrattive («Prawo geologiczne i górnicze») e dal relativo regolamento di applicazione, che l’ente interessato deve soddisfare all’atto della domanda di autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono tali da porre taluni enti che già operano nel mercato polacco in una situazione più favorevole rispetto ad altri enti, così violando il principio di parità di accesso a tale attività.
In secondo luogo, la legge polacca non sottopone il procedimento di rilascio dell’autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella sua integralità al procedimento di aggiudicazione, come prevede l’art. 3, n. 2, della direttiva 94/22/CE. La normativa polacca assoggetta la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi all’ottenimento del diritto di sfruttamento minerario nonché di una concessione. Solo l’ottenimento del diritto di sfruttamento minerario è preceduto, di norma, da un procedimento di aggiudicazione, fatto salvo tuttavia il diritto di prelazione per due anni a favore dell’ente che ha individuato e documentato il giacimento minerario e che ha redatto la documentazione geologica con la precisione richiesta per ottenere la concessione per l’estrazione mineraria.
In terzo luogo, a parere della Commissione, la valutazione delle offerte presentate per ottenere l’autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi non avviene solamente sulla base dei criteri di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 94/22/CE. Inoltre non tutti i criteri di valutazione delle offerte sono in genere disponibili, ossia pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
(1) GU L 164, pag. 3.
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