5.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 72/4
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (Francia) l’8 dicembre 2010 — Clément Amedee/Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État
(Causa C-572/10)
2011/C 72/07
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Parti
Ricorrente: Clément Amedee
Convenuti: Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État
Questioni pregiudiziali
1)
Se si possa ritenere che il meccanismo messo in atto dall’art. L. 12, lett. b), del codice delle pensioni di vecchiaia civili e militari, come modificato dall’art. 48 della legge 21 agosto 2003, e dall’art. R.13 dello stesso codice, come modificato dalle disposizioni di cui all’art 6 del decreto 26 dicembre 2003, determini una discriminazione indiretta, ai sensi dell’art. 157 del Trattato [sul funzionamento] dell’Unione europea, nei confronti dei genitori di figli biologici, tenuto conto della percentuale di uomini che possono soddisfare la condizione relativa all’interruzione della loro attività per un periodo continuativo di almeno due mesi, segnatamente in ragione dell’assenza di una disciplina che consenta loro di soddisfare tale condizione nell’ambito di un congedo retribuito.
2)
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la discriminazione indiretta così determinata possa risultare legittima in virtù dell’art. 6, n. 3, dell’accordo allegato al protocollo n. 14 sulla politica sociale.
3)
In caso di soluzione negativa della seconda questione, se la direttiva 79/7/CEE (1) osti al mantenimento degli artt. L. 12, lett. b), e R. 13 del codice delle pensioni di vecchiaia civili e militari.
4)
In caso di soluzione affermativa della prima questione e di soluzione negativa della seconda e della terza questione, se l’eventuale illegittimità delle suddette disposizioni debba essere limitata alla discriminazione da esse derivante o consista nell’impossibilità per i funzionari di entrambi i sessi di rivendicare il beneficio delle stesse.
(1) Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).
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