5.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 72/7
Ricorso proposto il 10 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-577/10)
2011/C 72/10
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Traversa e C. Vrignon, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
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Constatare che avendo adottato gli artt. 137, n. 8, 138, terzo trattino, 153 e 157, n. 3, della legge programmatica (I) 27 dicembre 2006 (1) nella versione in vigore dal 1o aprile 2007, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi delle disposizioni dell’art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
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Condannare il Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la Commissione sostiene che la normativa nazionale che prescrive un obbligo di previa dichiarazione ai prestatori di servizi indipendenti stabiliti in altri Stati membri (la dichiarazione «Limosa») che intendano prestare in Belgio servizi a titolo temporaneo, costituisce un ostacolo alla libera prestazione di servizi.
In primo luogo la Commissione rileva che le disposizioni controverse costituiscono una restrizione avente carattere discriminatorio in quanto, da un lato, impongono formalità amministrative aggiuntive non trascurabili e di effetto dissuasivo per i prestatori di servizi indipendenti interessati e, dall’altro lato, istituiscono un sistema di controllo che verte sui soli prestatori stabiliti in un altro Stato membro, senza che tale disparità di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive.
In secondo luogo la ricorrente sostiene che tale restrizione alla libera prestazione di servizi, anche qualora non fosse discriminatoria, non è giustificata con riferimento agli obiettivi di interesse generale, dell’equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale, di prevenzione delle frodi e di tutela dei lavoratori.
(1) Moniteur belge del 28 dicembre 2006, pag. 75178.
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