5.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 72/9
Impugnazione proposta il 13 dicembre 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale 30 settembre 2010, causa T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commissione europea
(Causa C-584/10 P)
2011/C 72/15
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti P. Hetsch, S. Boelaert, E. Paasivirta e M. Konstantinidis, agenti)
Altre parti nel procedimento: Yassin Abdullah Kadi; Consiglio dell’Unione europea, Repubblica francese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Conclusioni del ricorrente
—
annullare, nella sua totalità, la sentenza impugnata;
—
dichiarare infondato il ricorso proposto dal sig. Yassin Abdullah Kadi avverso il regolamento della Commissione n. 1190/2008 (1), nei limiti in cui esso lo riguarda;
—
condannare il sig. Yassin Abdullah Kadi a sopportare i costi sostenuti dalla Commissione nellla presente impugnazione e nel procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
La Commissione osserva che le constatazioni svolte dal Tribunale sono viziate da errori di diritto, in quanto basate su un livello di controllo giurisdizionale erroneo dal punto di vista giuridico. I motivi dedotti dalla Commissione sono i seguenti:
1) Motivi relativi alle constatazioni svolte dal Tribunale in merito al livello di controllo giurisdizionale applicabile: la Commissione osserva che livello di controllo giurisdizionale adottato dal Tribunale è erroneo da un punto di vista giuridico in quanto la Corte non si è pronunciata sul livello di controllo giurisdizionale preciso applicabile e in quanto il livello di controllo giurisdizionale specifico applicato dal Tribunale non può essere richiesto dall’Unione europea.
2) Motivi relativi alle constatazioni del Tribunale riguardanti la violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nonché alla violazione del principio di proporzionalità: la Commissione deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che le procedure attuate dalla Commissione non soddisfacessero i requisiti applicabili in materia di diritti fondamentali per questo tipo di regime di misure restrittive, che erroneamente il Tribunale ha respinto l'argomento della Commissione riguardante la procedura nazionale avviata dal sig. Kadi negli Stati Uniti e che erroneamente il Tribunale ha respinto gli argomenti della Commissione riguardante le procedure di revisione amministrativa e di riesame attuati in applicazione delle risoluzioni 1822(2008) e 1904(2009) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite –ivi compresa la procedura del punto focale e dell'ufficio del mediatore.
(1) GU L 322, pag. 25.
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