19.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 89/5
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 15 dicembre 2010 — Bianca Kücük/Land Nordrhein-Westfalen
(Causa C-586/10)
2011/C 89/09
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: Bianca Kücük
Convenuto: Land Nordrhein-Westfalen
Questioni pregiudiziali
1)
Se violi la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE (1), il fatto che una disposizione nazionale la quale, come l’art. 14, n. 1, seconda frase, punto 3, del Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (legge tedesca sul lavoro a tempo parziale e sui contratti a tempo determinato; in prosieguo: il «TzBfG»), esige la sussistenza di una ragione obiettiva per la ripetuta limitazione temporale di un contratto di lavoro se il lavoratore viene assunto per sostituire un altro lavoratore, venga interpretata ed applicata nel senso che la ragione obiettiva sussiste anche nel caso di un’esigenza permanente di sostituzione, sebbene l’esigenza di sostituzione possa essere fronteggiata anche assumendo a tempo indeterminato il lavoratore di cui trattasi e incaricandolo della rispettiva sostituzione di un lavoratore regolarmente assente, ma il datore di lavoro si riservi di decidere ogni volta ex novo come reagire all’assenza concreta di lavoratori.
2)
Qualora la Corte di giustizia risolva in senso affermativo la prima questione:
Se l’interpretazione e l’applicazione — descritte nella prima questione — di una disposizione nazionale come l’art. 14, n. 1, seconda frase, punto 3, del TzBfG, violi, in condizioni quali quelle descritte nella prima questione, la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, anche qualora il legislatore nazionale, con la ragione obiettiva della sostituzione, che è disciplinata da una disposizione nazionale quale l’art. 21, n. 1, del Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (legge tedesca sull’indennità e sul congedo parentali; in prosieguo: il «BEEG») e che giustifica la limitazione temporale di un rapporto di lavoro, persegua l’obiettivo di politica sociale consistente nell’agevolare i datori di lavoro nella concessione di congedi speciali e i lavoratori nella loro fruizione, ad esempio per motivi legati alla tutela della maternità o all’educazione.
(1) GU L 175, pag. 43.
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