26.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 95/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 15 dicembre 2010 — Wolfgang Köppl/Freistaat Bayern
(Causa C-590/10)
2011/C 95/02
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Wolfgang Köppl
Resistente: Freistaat Bayern
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 1, n. 2, nonché l’art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE (1) — nella specie con riguardo agli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — debbano essere interpretati nel senso che consentano ad uno Stato membro («Stato membro ospitante») di negare il riconoscimento di una patente di guida di categoria B, rilasciata da un altro Stato membro («Stato membro emittente») in violazione, risultante dalla patente medesima, del requisito della residenza di cui all’art. 7, n. 1, lett. b) della direttiva 91/439/CEE, ad una persona che sia stata già precedentemente oggetto, nello Stato ospitante, di provvedimenti ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva medesima, nel caso in cui la persona stessa acquisisca successivamente nello Stato membro emittente una patente di guida di categoria C senza violazione del requisito della residenza risultante dalla patente medesima.
2)
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), se lo Stato membro ospitante possa parimenti negare il riconoscimento della patente di guida di categoria C rilasciata a tale persona.
(1) Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1).
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