5.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 72/10
Impugnazione proposta il 16 dicembre 2010 dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord avverso la sentenza del Tribunale 30 settembre 2010, causa T-85/09, Yassin Abdullah Kadi/Commissione europea
(Causa C-595/10 P)
2011/C 72/17
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson, agente, D. Beard e M. Wood, Barristers)
Altre parti nel procedimento: Yassin Abdullah Kadi; Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Repubblica francese
Conclusioni del ricorrente
—
annullare, nella sua totalità, la sentenza del Tribunale pronunciata nella causa T-85/09;
—
rigettare il ricorso proposto dal sig. Yassin Abdullah Kadi avverso il regolamento n. 881/2002 (1), nei limiti in cui esso lo riguarda;
—
condannare il sig. Yassin Abdullah Kadi a sopportare i costi sostenuti dalla Regno Unito nel procedimento dinanzi alla Corte.
Motivi e principali argomenti
Ad avviso del ricorrente, la conclusione cui è giunto il Tribunale secondo cui è appropriato un pieno controllo giurisdizionale con riferimento ai provvedimenti adottati dall'Unione europea per attuare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è contraria ai termini del Trattato UE nonché alla giurisprudenza dei giudici dell'Unione. A suo modo di vedere, tale conclusione è esattamente contraria alla storia e agli obiettivi della UE e in particolare allo sviluppo della sua competenza in materia di politica estera e di sicurezza comune.
Il ricorrente sostiene che la Carta delle Nazioni Unite richieda l'adempimento ad opera degli Stati membri degli obblighi che hanno assunto mediante la Carta stessa. Tali obblighi prevalgono sugli obblighi che possono nascere da qualsiasi altro accordo internazionale. Tali obblighi includono quelli imposti dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza allo scopo di combattere il terrorismo internazionale.
Con particolare riferimento agli artt. 3, n. 5, TUE, e 21 TUE, nonché all’art. 351 TFUE, l'obbligo gravante sugli Stati membri dell'Unione europea di conformarsi alle decisioni del Consiglio di Sicurezza prevale su qualsiasi altro obbligo che potrebbe sorgere sulla base dei Trattati UE.
L'Unione europea deve considerarsi vincolata alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e alle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottate in virtù della Carta stessa.
Si pone in contrasto con l'effetto vincolante delle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il fatto che i giudici dell'Unione svolgano un pieno controllo giurisdizionale dei provvedimenti dell'Unione europea che danno attuazione alle decisioni del Consiglio di Sicurezza.
Nei limiti in cui possa dirsi adeguato un controllo dei provvedimenti dell'Unione europea che danno fedele attuazione alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, i giudici dell'Unione devono tener conto della natura e dello scopo della Carta delle Nazioni Unite, nonché del ruolo del Consiglio di Sicurezza, come organo primario incaricato di garantire la sicurezza e la pace internazionali. Data la natura del Consiglio di Sicurezza e l'importanza del suo ruolo, considerata la creazione e l'attività dell'ufficio del mediatore e tenendo debitamente conto del sunto delle motivazioni fornite alla Commissione e al sig. Yassin Abdullah Kadi, non vi è alcuna ragione per annullare il regolamento n. 881/2002, nei limiti in cui esso riguarda il sig. Yassin Abdullah Kadi.
(1) GU L 139, pag. 9.
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