26.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/22
Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-601/10)
2011/C 63/41
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e D. Kukovec)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
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la Corte voglia dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo stipulato, con la procedura negoziata e senza pubblicare il relativo bando di gara, contratti di appalti pubblici aventi ad oggetto servizi complementari di registrazione catastale e di pianificazione urbanistica non compresi nell’appalto iniziale dei comuni di Vasilika, Kassandra, Egnatia e Arethousa, ha violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 8 e 11, n. 3, della direttiva 92/50/CEE (1), nonché in forza degli artt. 20 e 31, n. 4, della direttiva 2004/18/CE (2).
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condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che, poiché:
1)
i summenzionati comuni, in quanto enti locali sono compresi nella nozione di amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 92/50/CEE e dell’art. 1, n. 9, della direttiva 2004/18/CE;
2)
si tratta di contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto la prestazione di servizi di urbanizzazione (art. 8 in combinato disposto con l’allegato IA, punto 12 della direttiva 92/50/CEE e art. 20, in combinato disposto con l’allegato II A, punto 12, della direttiva 2004/18/CE); e
3)
il valore preventivato di tutti i citati contratti, con riferimento a ciascun singolo contratto contestato supera le soglie minime previste dall’art. 7 della direttiva 92/50/CEE e dall’art. 7 della direttiva 2004/18/CE,
i contratti controversi rientrino nella sfera di applicazione delle direttive in parola.
i) Violazione degli artt. 8 e 11 della direttiva 92/50/CEE
Con riferimento ai contratti controversi di prestazione di servizi complementari stipulati dal comune di Kassandra, la Commissione sottolinea che l’amministrazione aggiudicatrice ha scelto la procedura di aggiudicazione diretta senza previa pubblicazione del bando di gara, laddove non ricorrevano le condizioni previste dagli artt. 8 e 11, n. 3, lett. e), della direttiva 92/50/CEE, che consentono il ricorso a tale procedura eccezionale e che si applicano ai contratti di cui trattasi. In particolare, la condizione dell’esistenza di circostanze impreviste non ricorre rispetto ad alcuno dei contratti controversi di servizi complementari. In subordine, la Commissione sottolinea che anche nel caso in cui ricorressero le condizioni di applicazione della norma eccezionale dell’art. 11, n. 3, lett. e), della direttiva 92/50/CEE, l’importo dei contratti di servizi complementari stipulati supera la soglia del 50 % dell’appalto iniziale, introdotta dalla direttiva.
ii) Violazione degli artt. 20 e 31, n. 4, della direttiva 2004/18/CE
Per quanto riguarda i contratti controversi di servizi complementari stipulati dai comuni di Vasilika, Kassandra, Egnatia e Arethousa, la Commissione ritiene che le amministrazioni aggiudicatici abbiano scelto la procedura dell’aggiudicazione diretta, senza previa pubblicazione del bando di gara, laddove non ricorrevano le condizioni previste dagli artt. 20 e 31, n. 4, lett. a), della direttiva 2004/18/CE, che consentono il ricorso a tale procedura eccezionale e che si applicano rispetto ai contratti di cui trattasi. In particolare la condizione dell’esistenza di circostanze impreviste non ricorre rispetto ad alcuno dei contratti controversi di servizi complementari. In subordine, la Commissione sottolinea che persino nel caso in cui ricorressero le condizioni di applicazione della norma eccezionale dell’art. 31, n. 4, lett. a), della direttiva 2004/18/CE, l’importo dei contratti di servizi complementari stipulati supera la soglia del 50 % dell’appalto iniziale, introdotta dalla direttiva.
Per quanto riguarda l’argomento della Repubblica ellenica secondo cui la procedura seguita per la stipulazione dei contratti contestati era conforme al quadro normativo nazionale allora vigente, la Commissione rileva che la procedura seguita era contraria alla direttiva 92/50/CEE, la quale era già stata recepita nel diritto nazionale al momento della stipulazione di tali contratti (nonché alla direttiva 2004/18/CE successivamente adottata). In ogni modo, la Commissione osserva che la procedura in parola non era compatibile neppure con il summenzionato quadro normativo nazionale.
Dal momento che gli Stati membri non posso addurre situazioni interne per giustificare il mancato adempimento degli obblighi e dei termini posti dal diritto dell’Unione, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, avendo omesso di assicurare l’adozione e l’effettiva applicazione delle misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione, abbia violato gli obblighi che le incombono in forza degli artt. 8 e 11 della direttiva 92/50/CEE, nonché in forza degli artt. 20 e 31, n. 4, della direttiva 2004/18/CE.
(1) GU 209 del 24.7.1992, pag. 1.
(2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
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