5.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 72/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 22 dicembre 2010 — Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé)/Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
(Causa C-606/10)
2011/C 72/20
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrente: Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé)
Convenuto: Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’art. 13 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1) sia applicabile ad un cittadino di paesi terzi che rientri nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo qualora tale rientro non richieda né ingresso, né transito, né soggiorno nel territorio degli altri Stati membri.
2)
Quali siano le condizioni in base alle quali uno Stato membro possa rilasciare a cittadini di paesi terzi un «visto di ritorno» ai sensi dell’art. 5, n. 4, lett. a), del medesimo regolamento e, in particolare, se un tale visto possa limitare l’ingresso ai soli punti del territorio nazionale.
3)
Se, nella misura in cui il regolamento 15 marzo 2006 esclude ogni possibilità di ingresso nel territorio degli Stati membri ai cittadini di paesi terzi che siano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, contrariamente a quanto consentivano le disposizioni della convenzione di applicazione dell’accordo Schengen del 19 giugno 1990, nella versione precedente a quella modificata dal regolamento, i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento imponevano di prevedere misure transitorie per i cittadini di paesi terzi che avevano lasciato il territorio quando erano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo e che desideravano ritornarvi successivamente all’entrata in vigore del regolamento 15 marzo 2006.
(1) GU L 105, pag. 1.
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