19.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 89/8
Impugnazione proposta il 23 dicembre 2010 dal sig. Dieter C. Umbach avverso la sentenza del Tribunale 21 ottobre 2010, causa T-474/08, Dieter C. Umbach/Commissione europea
(Causa C-609/10 P)
2011/C 89/16
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Dieter C. Umbach (rappresentante: avv. M. Stephani)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
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annullare il primo punto del dispositivo della sentenza del Tribunale 21 ottobre 2010, causa T-474/08, Umbach/Commissione;
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annullare la decisione della Commissione europea 2 settembre 2008, no SG.E.3/MV/psi D(2008) 6991, e
—
condannare la Commissione europea alle spese inerenti al procedimento di primo grado e d’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Con la sua impugnazione il ricorrente contesta la sentenza del Tribunale (Settima sezione) 21 ottobre 2010, causa T-474/08 e chiede l’annullamento di tale sentenza con cui gli è stato negato l’accesso completo agli atti afferenti il contratto Tacis che lo riguardano.
Il ricorrente ritiene che già in base agli obblighi di diritto primario, in particolare all’art. 41, n. 2, lett. b) della Carta dei diritti fondamentali, gli dovrebbe essere consentito un accesso immediato agli atti che lo riguardano, segnatamente nel caso in cui venga citato dalla Commissione europea dinanzi ad un giudice di uno Stato membro per un pagamento ed egli, per difendersi in suddetto procedimento, necessiti degli atti e documenti della Commissione europea.
Dal canto suo, la Commissione europea ritiene che trovi applicazione unicamente il regolamento (CE) n. 1049/2001 e che quindi sia legittimata a concedere un accesso limitato o a non concedere alcun accesso.
In ordine al regolamento (CE) n. 1049/2001, il ricorrente considera che, qualora trovi applicazione tale regolamento, il potere discrezionale della Commissione in relazione ai suoi diritti fondamentali sia limitato, il che, sul piano del diritto derivato, conduce alla medesima conclusione che sul piano del diritto primario in base alla citata disposizione della Carta dei diritti fondamentali.
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