5.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 72/12
Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna
(Causa C-610/10)
2011/C 72/21
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e C. Urraca Caviedes, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie che comporta l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia 2 luglio 2002, causa C-499/99, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-603; in prosieguo: la «sentenza del 2002»), relativa all’inosservanza degli obblighi per il Regno di Spagna derivanti dalla decisione della Commissione 20 dicembre 1989, 91/1/CEE, relativa ad aiuti concessi in Spagna dall'esecutivo centrale e da vari esecutivi autonomi a favore di Magefesa, produttore di casalinghi in acciaio inossidabile e piccoli elettrodomestici (GU 1991, L 5, pag. 18), il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della menzionata decisione e dell’art. 260 TFUE;
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Condannare il Regno di Spagna a pagare alla Commissione una sanzione pecuniaria pari ad EUR 131 136 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza del 2002, a partire dal giorno della pronuncia nella presente causa e fino al giorno in cui sia data piena esecuzione alla sentenza del 2002.
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Condannare il Regno di Spagna a pagare alla Commissione una somma forfettaria, il cui importo sarà dato dalla moltiplicazione dell’importo giornaliero di EUR 14 343 per il numero di giorni in cui si è protratta la violazione e trascorsi a partire dalla data della pronuncia della sentenza del 2002 fino:
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alla data in cui il Regno di Spagna recuperi gli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione 91/1, qualora la Corte accerti che il recupero abbia effettivamente avuto luogo prima della pronuncia nella presente causa;
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alla data della pronuncia nella presente causa, qualora alla sentenza del 2002 non fosse stata data piena esecuzione prima di tale data.
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Condannare il Regno di Spagna alle spese.
Motivi e principali argomenti
I provvedimenti adottati dalla Spagna non hanno dato luogo ad un’esecuzione immediata della sentenza del 2002 e della decisione 91/1, e nemmeno ad un recupero totale e immediato dell’aiuto illegittimo ed incompatibile.
Secondo una costante giurisprudenza, l’unico motivo di difesa che uno Stato membro può addurre contro un ricorso per inadempimento è l’assoluta impossibilità di dare corretta esecuzione alla decisione.
Nella fattispecie, nella nutritissima corrispondenza intercorsa fra i servizi della Commissione e le autorità spagnole riguardo ai provvedimenti adottati al fine di eseguire la decisione 91/1, le autorità spagnole non hanno fatto valere l’assoluta impossibilità di dare esecuzione alla decisione in parola, limitandosi ad invocare vaghe difficoltà interne.
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