19.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 89/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ’s-Gravenhage (Paesi Bassi) il 29 dicembre 2010 — Solvay SA/Honeywell Fluorine Products Europe BV e altri
(Causa C-616/10)
2011/C 89/17
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank ’s-Gravenhage
Parti
Ricorrente: Solvay SA
Convenuti: Honeywell Fluorine Products Europe BV e altri
Questioni pregiudiziali
1)
Se, in una situazione in cui due o più società di Stati membri diversi vengono accusate, ciascuna autonomamente, in un procedimento pendente dinanzi ad un giudice di uno di detti Stati, di violazione della stessa parte nazionale di un brevetto europeo, come in vigore in uno Stato membro ancora diverso, a causa del compimento di atti vietati con riguardo al medesimo prodotto, si configuri la possibilità di «decisioni incompatibili» con trattazione separata, ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento (1).
2)
Se l’art. 22, n. 4, del regolamento sia applicabile in un procedimento volto ad ottenere un provvedimento provvisorio in forza di un brevetto straniero (come un divieto di contraffazione transfrontaliero provvisorio), se il convenuto avanza la difesa che il brevetto invocato è nullo, posto che il giudice in tal caso non prende una decisione definitiva sulla validità del brevetto invocato, ma fa una valutazione di quale sarà al riguardo il giudizio del giudice competente in forza dell’art. 22, n. 4, del regolamento e il provvedimento provvisorio richiesto, sotto forma di un divieto di contraffazione, verrà negato se, a giudizio del giudice, esiste una ragionevole possibilità, non trascurabile, che il brevetto invocato verrà annullato dal giudice competente.
3)
Se, ai fini dell’applicabilità dell’art. 22, n. 4, del regolamento in un procedimento ai sensi della questione che precede, siano posti requisiti di forma alla difesa di nullità, nel senso che l’art. 22, n. 4, del regolamento sia applicabile soltanto se è già pendente un’azione di nullità dinanzi al giudice competente in virtù dell’art. 22, n. 4, del regolamento o se detta azione viene avviata entro un termine da fissarsi dal giudice competente — ovvero se al riguardo è stato o verrà notificato un atto di citazione al titolare del brevetto, oppure se basti sollevare l’eccezione di nullità e, in tal caso, se vengano posti requisiti al contenuto della difesa avanzata, nel senso che essa deve essere sufficientemente fondata e/o che l’opposizione di detta difesa non debba essere considerata come abuso del diritto processuale.
4)
Se la prima questione viene risolta in senso affermativo, se il giudice, dopo che in un procedimento ai sensi della prima questione viene avanzata una difesa di nullità, mantenga la competenza nei riguardi dell’azione di contraffazione, con la conseguenza che (se la parte attrice lo desidera) la procedura di violazione deve essere sospesa sino a che il giudice competente, in virtù dell’art. 22, n. 4, del regolamento, si sia pronunciato sulla validità della parte nazionale del brevetto invocato, ovvero se l’azione debba essere respinta in quanto non ci si può pronunciare su una difesa essenziale ai fini della decisione o se il giudice, dopo che è stata avanzata una difesa di nullità, perde la sua competenza anche nei riguardi dell’azione di contraffazione.
5)
In caso di soluzione affermativa della prima questione, se il giudice nazionale possa ricavare dall’art. 31 del regolamento la sua competenza a giudicare di un’azione volta ad ottenere un provvedimento provvisorio fondato su un brevetto straniero (come un divieto di contraffazione transfrontaliero) e contro la quale viene avanzata la difesa che il brevetto invocato è nullo, ovvero (nel caso che si giudichi che l’applicabilità dell’art. 22, n. 4, del regolamento non pregiudica la competenza del tribunale a pronunciarsi sulla questione della violazione) la sua competenza a pronunciarsi su una difesa che faccia valere la nullità del brevetto straniero invocato.
6)
In caso di soluzione affermativa della quarta questione, quali fatti e circostanze siano necessari per poter configurare l’effettivo nesso di collegamento, di cui al punto 40 della sentenza Van Uden/Deco-Line (2), fra l’oggetto dei provvedimenti richiesti e la competenza territoriale dello Stato contraente del giudice adito.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
(2) Sentenza 17 novembre 1998, causa C-391/95, Van Uden (Racc. pag. I-7091).
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