26.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 95/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 29 dicembre 2010 — Banco Español de Crédito, S.A./Joaquín Calderón Camino
(Causa C-618/10)
2011/C 95/03
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Barcelona
Parti
Ricorrente: Banco Español de Crédito, S.A.
Convenuto: Joaquín Calderón Camino
Questioni pregiudiziali
1)
Se il diritto comunitario, in particolare il diritto dei consumatori e degli utenti, osti a che un giudice nazionale eviti di pronunciarsi d’ufficio e in limine litis, in qualsiasi fase del procedimento, sulla nullità o l’adeguamento di una clausola sugli interessi moratori (nel caso di specie del 29 %) inserita in un contratto di credito al consumo e se il giudice possa scegliere, senza ledere i diritti del consumatore [riconosciuti dalla] normativa comunitaria, di lasciar dipendere dall’iniziativa del debitore l’eventuale esame di tale clausola (mediante necessaria opposizione processuale).
2)
Come si debba interpretare, a tali effetti, affinché sia conforme agli artt. 6, n. 1, della direttiva 93/13/CEE (1) e 2 della direttiva 2009/22/CEE (2), l’art. 83 del Real Decreto Legislativo n. 1/2007 (precedentemente art. 8 della Ley General 19 luglio 1984, n. 26/1984, legge generale per la difesa dei consumatori e degli utenti). Quale sia la portata, a tali effetti, dell’art. 6, n. 1, della direttiva 93/13/CEE, nello stabilire che le clausole abusive «non vincolano il consumatore».
3)
Se il controllo del giudice d’ufficio e in limine litis possa essere escluso quando il ricorrente determini con chiarezza nella domanda il tasso di interesse moratorio, l’importo del credito, compreso il capitale e gli interessi, le penalità contrattuali e le spese, il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti (o l’indicazione che è aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine), il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e degli interessi richiesti, specificando se si tratti di interesse legale, contrattuale, capitalizzazione di interessi o tasso di interesse del prestito, se è stato calcolato dal ricorrente, e i punti percentuali di maggiorazione rispetto al tasso base stabilito dalla Banca centrale, come previsto nel regolamento comunitario sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (3).
4)
In caso di mancata attuazione, se gli artt. [5, n. 1, lett. l) e m), 6, n. 1, lett. i) e 10, n. 2, lett. 1)], della direttiva 2008/48/CE (4), nel riferirsi a «modalità di modifica dello stesso», obblighino l’ente finanziario ad includere nel contratto, in forma manifesta e in rilievo (non nel corpo del testo, in forma del tutto indistinta), a titolo di «informazione precontrattuale», le indicazioni relative al tasso dell’interesse di mora in caso d’inadempimento, espresse in modo chiaro e messe in risalto, nonché gli elementi presi in considerazione per la sua determinazione (costi finanziari, di recupero...), e un’avvertenza sulle conseguenze rispetto agli elementi di costo.
5)
Se l’art. 6, n. 2, della direttiva 2008/48/CEE preveda l’obbligo di comunicare la scadenza anticipata del credito o del prestito, che determina l’applicazione dell’interesse moratorio. Se sia applicabile il principio di divieto di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 7 della direttiva 2008/48/CEE, qualora l’ente creditizio non chieda soltanto il recupero del bene (il rimborso del capitale prestato), ma l’applicazione di interessi di mora particolarmente elevati.
6)
Se in assenza di disposizioni di attuazione, e alla luce dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2005/29/CE (5), il giudice possa qualificare d’ufficio come sleale la prassi di includere nel testo del contratto una clausola di interessi moratori.
(1) Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110, pag. 30).
(3) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 1896, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1).
(4) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).
(5) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22).
Full & Egal Universal Law Academy