5.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 72/15
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 29 dicembre 2010 — Trade Agency Limited/Seramico Investments Limited
(Causa C-619/10)
2011/C 72/25
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: Trade Agency Limited
Convenuta: Seramico Investments Limited
Questioni pregiudiziali
1)
Se, nel caso in cui ad una decisione di un giudice straniero sia allegato l’attestato previsto all’art. 54 del regolamento n.o44/2001 (1), ma, ciò nondimeno, il convenuto si opponga adducendo che non gli è stata notificata l’azione proposta nello Stato membro di origine, un giudice dello Stato membro richiesto, verificando un motivo di diniego di riconoscimento ex art. 34, n. 2, del regolamento n.o44/2001, sia competente ad esaminare ex officio la concordanza dell’informazione contenuta nell’attestato con le prove. E se una competenza tanto ampia di un giudice dello Stato membro richiesto sia conforme al principio di reciproca fiducia nella giustizia sancito nei «considerando» sedicesimo e diciassettesimo del regolamento n.o44/2001.
2)
Se una decisione emessa in contumacia, con cui si dirime nel merito una controversia senza esaminare né l’oggetto della domanda né le basi su cui si fonda e che non espone alcun argomento sulla fondatezza della domanda nel merito, sia conforme all’art. 47 della Carta e non violi il diritto del convenuto ad un processo equo, stabilito da tale disposizione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pagg. 1).
Full & Egal Universal Law Academy