2.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 103/13
Impugnazione proposta il 28 dicembre 2010 da Kalliope Agapiou Joséphidès avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 21/10/2010, causa T-439/08, Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA
(Causa C-626/10 P)
2011/C 103/22
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Kalliope Agapiou Joséphidès (rappresentanti: C. Joséphidès e H. Joséphidès, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)
Conclusioni del ricorrente
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annullamento della sentenza del Tribunale 21 ottobre 2010 nella causa T-439/08;
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annullamento della decisione dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) 1o agosto 2008, che nega alla ricorrente l’accesso a taluni documenti del fascicolo n. 07/0122 relativi all’attribuzione di un Centro d’eccellenza Jean Monnet all’Università di Cipro;
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annullamento della decisione della Commissione 8 agosto 2007, C(2007) 3749, relativa ad una decisione individuale di attribuzione di sovvenzioni nel quadro del Programma di apprendimento permanente, sotto-programma Jean Monnet;
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condanna delle convenute alle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca diversi motivi a sostegno del suo ricorso.
Kalliope Agapiou Joséphidès fa valere la violazione, da parte del Tribunale, del suo diritto soggettivo generale di accesso ai documenti che la riguardano, del principio di trasparenza di cui agli artt. 1, secondo comma, TUE e 6 TUE, dall’art. 255 CE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (artt. 8, 41, n. 2, lett. b), 42 e 52, n. 6). Il Tribunale sarebbe in tal modo incorso in un errore di procedura non tenendo conto dei riferimenti alla Carta dei diritti fondamentali forniti dalla ricorrente all’udienza e non tenendo conto delle conclusioni dell’Ombudsman della Repubblica di Cipro, recanti data 3 giugno 2009, relative al diniego dell’Università di Cipro di consentire l’accesso ai documenti controversi, che sono gli stessi documenti detenuti dalle convenute.
La ricorrente invoca un errore di diritto commesso da Tribunale nel decidere, da una parte, che l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) era competente per trattare la domanda confermativa di accesso ai documenti e, dall’altra, di respingere l’eccezione di illegittimità della decisione del comitato di direzione dell’EACEA sollevata dalla ricorrente.
Inoltre, la ricorrente deduce la violazione di diverse disposizioni del regolamento n. 1049/2001 (1), che il Tribunale avrebbe interpretato in modo eccessivamente restrittivo e in violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza.
La ricorrente invoca parimenti un motivo attinente alla violazione dei principi di lealtà, di coerenza, di buona amministrazione e di obbligo di motivazione.
Infine, essa sostiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto non pronunciandosi in ordine all’annullamento della decisione della Commissione 8 agosto 2008 C(2007) 3749.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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