ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
16 maggio 2011 (*)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio denominativo CANNABIS – Procedimento di nullità – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 7, n. 1, lett. c)»
Nel procedimento C‑5/10 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 6 gennaio 2010,
Giampietro Torresan, residente in Rothenburg (Svizzera), rappresentato dagli avv.ti G. Recher e R. Munarini,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. O. Montalto, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, con sede in Weissenohe (Germania), rappresentata dagli avv.ti A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli e R. Cartella,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. J.-J. Kasel, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore) ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione il sig. Torresan chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 19 novembre 2009, causa T‑234/06, Torresan/UAMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS) (Racc. pag. II‑4185; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale lo stesso ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 29 giugno 2006 (procedimento R 517/2005‑2), relativa ad un procedimento di nullità fra la Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG e il sig. Torresan (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti della presente controversia, ai fini della stessa continua ad applicarsi il regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422 (GU L 70, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).
3 L’art. 7 del regolamento n. 40/94, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», al n. 1, lett. c), disponeva quanto segue:
«Sono esclusi dalla registrazione:
c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».
4 L’art. 51 del menzionato regolamento, intitolato «Cause di nullità assoluta», al suo n. 1, lett. a), enunciava quanto segue:
«Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo:
a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7».
Fatti
5 Il 12 febbraio 1999 il sig. Torresan ha presentato all’UAMI, in virtù del regolamento n. 40/94, una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo «CANNABIS».
6 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 32, 33 e 42 di cui all’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:
– classe 32: «birra»;
– classe 33: «vini, spiriti, liquori, spumanti, vino spumante, champagne», e
– classe 42: «servizi di ristorazione, ristoranti, ristoranti self service, birrerie, gelaterie, pizzerie».
7 Il 16 aprile 2003 il marchio CANNABIS è stato registrato come marchio comunitario per i prodotti e i servizi menzionati al punto precedente.
8 Il 27 giugno 2003 la Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Klosterbrauerei Weissenohe») ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio in questione relativamente ai prodotti delle citate classi 32 e 33, ai sensi degli artt. 51, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. c), f) e g), del regolamento n. 40/94.
9 Con decisione 9 marzo 2005 la divisione di annullamento dell’UAMI, in applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, ha accolto tale domanda, in quanto il marchio CANNABIS aveva carattere descrittivo.
10 Il 29 aprile 2005 il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI avverso detta decisione.
11 La seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto tale ricorso con la decisione controversa. In particolare, essa ha considerato, da un lato, che il termine «cannabis», nel linguaggio corrente, designasse o una pianta tessile o una sostanza stupefacente e, dall’altro, che, per il consumatore medio, si trattasse di un’indicazione chiara e diretta delle caratteristiche dei prodotti delle classi 32 e 33 dell’Accordo di Nizza.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
12 Con atto introduttivo, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2006, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
13 A sostegno del suo ricorso il ricorrente ha dedotto un motivo unico, vertente sulla violazione degli artt. 51, n. 1, lett. a), e 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94.
14 Al punto 19 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato, innanzitutto, che il termine «cannabis» ha tre possibili significati. In primo luogo, il termine «cannabis» designa una pianta tessile, la cui organizzazione comune di mercato è disciplinata nell’ambito comunitario e la cui produzione è soggetta ad una normativa molto severa per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo (THC), principio attivo della cannabis, che non può superare la soglia dello 0,2%. In secondo luogo, tale termine indica una sostanza stupefacente proibita in un gran numero di Stati membri. In terzo luogo, designa una sostanza il cui possibile uso terapeutico è oggetto di discussione.
15 Il Tribunale ha poi sottolineato, al punto 20 della sentenza impugnata, che, conformemente ai due studi scientifici presentati dall’UAMI, la cannabis è utilizzata nel settore alimentare in diverse forme e in svariati preparati alimentari. Tale constatazione è confermata dalla documentazione prodotta dalla Klosterbrauerei Weissenohe, secondo cui la canapa, altra denominazione della cannabis, è utilizzata nella preparazione di taluni alimenti e bevande. Le analisi tossicologiche effettuate su detti prodotti indicano, secondo il Tribunale, che i medesimi contengono una concentrazione di THC molto bassa, nettamente inferiore alla summenzionata soglia dello 0,2%, e che quindi non causano alcun tipo di effetto psicotropo.
16 Il Tribunale ha infine constatato, al punto 21 della sentenza impugnata, che dall’art. 4 della direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/388/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU L 184, pag. 61), risulta che l’impiego di aromi che non contengono una quantità tossicologicamente pericolosa di un qualsiasi elemento o sostanza è ammesso.
17 Al punto 22 della sentenza impugnata il Tribunale ha quindi dedotto dalle succitate constatazioni, da un lato, che il termine «cannabis» non fa solamente riferimento a droghe e sostanze terapeutiche e, dall’altro, che la canapa è lecitamente utilizzata nella preparazione di alimenti e bevande, procedendo di conseguenza all’esame del carattere descrittivo del marchio CANNABIS alla luce di siffatte constatazioni.
18 Dopo aver rammentato la giurisprudenza relativa all’esame del carattere descrittivo di un marchio e identificato il pubblico di riferimento nel consumatore medio dei prodotti interessati dalla domanda di registrazione, il Tribunale ha rilevato, in sostanza, ai punti 30‑32 della sentenza impugnata, che sussiste un rapporto concreto fra il segno «CANNABIS» e alcune caratteristiche dei prodotti summenzionati. Di conseguenza, sostiene il Tribunale, alla vista di una bevanda alcolica o di una birra recante il marchio CANNABIS, il consumatore medio comunitario percepirà, immediatamente e senz’altra riflessione, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti in causa, in particolare della cannabis, la quale è uno degli ingredienti che può essere impiegato come aroma nella loro fabbricazione.
19 Il Tribunale, al punto 34 della sentenza impugnata, ha respinto l’argomento del ricorrente secondo cui il segno «CANNABIS» sarebbe un termine evocativo, dal momento che detto segno costituisce di per sé, per i consumatori, un’indicazione semplice e diretta di uno dei possibili ingredienti dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato. Ad avviso del Tribunale ne discende che il segno «CANNABIS» va ben al di là dell’ambito della suggestione e rientra nell’ambito della descrizione.
20 Il Tribunale, al punto 37 della sentenza impugnata, ha aggiunto che, secondo una giurisprudenza costante, «la circostanza che un termine abbia una pluralità di significati non rileva minimamente al fine di stabilire il suo carattere descrittivo».
21 Al punto 38 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso che il segno «CANNABIS» fa riferimento alla pianta della cannabis, ben nota al pubblico a causa della sua esposizione mediatica, che è presente nel procedimento di fabbricazione di taluni alimenti e di certe bevande e che, di conseguenza, tale segno è descrittivo dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.
22 Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso.
Conclusioni dinanzi alla Corte
23 Con la sua impugnazione il ricorrente chiede che la Corte voglia:
– in via preliminare, disporre la sospensione della sentenza impugnata;
– annullare la sentenza impugnata;
– accogliere integralmente le conclusioni presentate dal ricorrente dinanzi al Tribunale, e
– condannare l’UAMI alle spese sostenute nell’ambito sia del procedimento di impugnazione sia di quello dinanzi al Tribunale.
24 L’UAMI e la Klosterbrauerei Weissenohe chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare il ricorrente alle spese.
Procedimento dinanzi alla Corte
25 Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte il 26 gennaio 2010, il ricorrente, in forza dell’art. 278 TFUE, ha chiesto alla Corte di ordinare la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
26 Con ordinanza 12 maggio 2010, causa C‑5/10 P‑R, Torresan/UAMI, il presidente della Corte ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.
27 Non è pertanto necessario statuire sulle conclusioni del ricorrente presentate in via preliminare.
Sull’impugnazione
28 Ai sensi dell’art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata, e ciò senza aprire la fase orale.
29 A sostegno della sua impugnazione il ricorrente deduce quattro motivi. Il primo motivo è relativo ad un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nell’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto avrebbe violato la normativa dell’Unione in materia agroalimentare e in materia di aromi. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’applicazione della normativa dell’Unione relativa alla tutela dei consumatori. Il terzo motivo concerne un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso poiché avrebbe violato le previsioni relative al regime linguistico del regolamento di procedura della Corte. Con il quarto motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di non aver tenuto conto di fatti e di elementi probatori decisivi per la sentenza.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
30 Il primo motivo si suddivide in due parti.
31 Con la prima parte del primo motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto giudicando che il termine «cannabis» sarebbe descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto ha considerato che l’utilizzo della canapa nella produzione di alimenti e di bevande è lecito. Il Tribunale, pertanto, avrebbe violato la normativa dell’Unione in vigore in materia agricola e alimentare.
32 Secondo il ricorrente, infatti, la normativa dell’Unione proibirebbe qualsiasi utilizzazione della cannabis per la produzione o la preparazione di alimenti e di bevande, cosicché il termine «cannabis» non potrebbe servire per designare, nemmeno indirettamente, i prodotti per i quali il marchio CANNABIS è stato registrato.
33 Dalla normativa dell’Unione emergerebbe che la canapa è utilizzabile unicamente a scopi industriali o tessili, motivo per cui le sementi e le piante di canapa potrebbero essere liberamente commercializzate nell’Unione europea solo per l’utilizzo indicato.
34 A sostegno della sua tesi il ricorrente menziona il regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18), dal quale risulta che le varietà di canapa aventi diritto ai pagamenti diretti sono quelle elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole al 15 marzo dell’anno per il quale è chiesto il pagamento.
35 Il ricorrente richiama parimenti la direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1), che stabilisce una procedura specifica per l’inserimento delle varietà nel catalogo comune e sulla cui base gli Stati membri devono garantire che una varietà destinata a essere utilizzata a scopi alimentari sia autorizzata esclusivamente se l’alimento o l’ingrediente alimentare è già stato autorizzato conformemente alla normativa pertinente. Al riguardo precisa che l’unico riferimento alla canapa concerne la Cannabis sativa L., elencata nell’ambito delle piante oleaginose e da fibra.
36 Il ricorrente fa inoltre riferimento al regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, n. 258, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43, pag. 1), secondo cui sarebbe necessario prevedere misure appropriate per l’immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti derivanti da varietà vegetali rientranti nel precitato catalogo.
37 Con la seconda parte del primo motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di avere dato un’errata applicazione all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, in quanto avrebbe violato la normativa dell’Unione in materia di aromi. In particolare, il Tribunale avrebbe violato la direttiva 88/388 e il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1334, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 pag. 34), considerando ammesso, al punto 21 della sentenza impugnata, l’impiego di aromi che non contengono una quantità tossicologicamente pericolosa di un qualsiasi elemento o sostanza.
38 Difatti, il regolamento n. 1334/2008, che ha abrogato la direttiva 88/388, prevede che ogni aroma debba essere sottoposto al vaglio di un comitato scientifico prima di poter essere utilizzato negli alimenti, nonché la creazione di un elenco comunitario degli aromi. Ad avviso del ricorrente, tenuto conto del principio attivo contenuto nella cannabis, l’utilizzo di tale sostanza come aroma nelle bevande rende necessario che quest’ultima sia oggetto di esame scientifico prima della sua immissione nel mercato.
39 L’UAMI, relativamente alla prima parte del primo motivo, considera che la cannabis è una pianta che può altresì essere utilizzata a scopi alimentari. Risulterebbe, infatti, dall’art. 16 della direttiva 2002/53 che gli Stati membri vigilano affinché, con effetto a partire dalla data di pubblicazione nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, le sementi delle varietà ammesse in applicazione delle disposizioni della presente direttiva non siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per quanto concerne la varietà. A tale proposito l’UAMI rileva che l’ultima versione del menzionato catalogo comune, pubblicata il 12 dicembre 2009, contiene all’incirca 50 varietà di Cannabis sativa L.
40 Quanto alla seconda parte del primo motivo, l’UAMI considera che la valutazione del Tribunale di cui al punto 21 della sentenza impugnata sarebbe conforme all’art. 4 della direttiva 88/388.
41 La Klosterbrauerei Weissenohe, relativamente alla prima parte del primo motivo, sostiene che la normativa comunitaria in materia agroalimentare richiamata dal ricorrente sia totalmente priva di rilevanza, poiché non osterebbe all’utilizzo della Cannabis sativa L. come ingrediente negli alimenti.
42 Riguardo alla seconda parte del primo motivo, la Klosterbrauerei Weissenohe fa valere che gli argomenti dedotti dal ricorrente sono privi di rilevanza in quanto si riferiscono al regolamento n. 1334/2008, entrato in vigore solamente il 20 gennaio 2011 e, di conseguenza, inapplicabile ai fatti del caso di specie.
Giudizio della Corte
43 Come risulta dai punti 20‑22 della sentenza impugnata, la constatazione operata dal Tribunale, secondo cui la canapa è lecitamente utilizzata nella produzione di alimenti e di bevande, si basa su due elementi, cioè, da un lato, due studi scientifici presentati dall’UAMI e la documentazione presentata dalla Klosterbrauerei Weissenohe e, dall’altro, l’art. 4 della direttiva 88/388.
44 Secondo il ricorrente, tale constatazione sarebbe viziata da un errore di diritto, poiché violerebbe la normativa dell’Unione applicabile, in primo luogo, in materia agroalimentare e, in secondo luogo, nell’ambito degli aromi.
45 Riguardo alla prima parte del primo motivo, relativa ad un’asserita violazione della normativa dell’Unione in materia agroalimentare, occorre constatare che il Tribunale non ha commesso errori di diritto considerando che la cannabis, nota anche con la denominazione «canapa», è utilizzata in modo lecito nella produzione di alimenti e di bevande.
46 Il Tribunale, infatti, si è basato su due studi scientifici dai quali risulta che la cannabis è utilizzata nel settore alimentare in diverse forme (oli, tisane) e in svariati preparati alimentari (tè, paste alimentari, prodotti da forno e biscotti, bevande con o senza alcool, ecc.), nonché sulla documentazione prodotta dalla Klosterbrauerei Weissenohe, secondo cui la canapa è utilizzata nella preparazione di taluni alimenti e bevande. Il Tribunale ha altresì rilevato che le analisi tossicologiche effettuate su detti prodotti indicano che essi contengono una concentrazione di THC molto bassa, nettamente inferiore alla soglia dello 0,2%, e che quindi non causano alcun effetto psicotropo.
47 La constatazione effettuata dal Tribunale, secondo cui la canapa è lecitamente utilizzata nel settore alimentare, è peraltro corroborata dalla direttiva 2002/53, contrariamente agli argomenti sviluppati dal ricorrente a tale riguardo.
48 La direttiva menzionata, infatti, disciplina l’inserimento, in un catalogo comune, delle varietà delle specie di piante agricole le cui sementi e materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione. In proposito è necessario osservare che la commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra è disciplinata dalla direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/57/CE (GU L 193, pag. 74), che considera la Cannabis sativa L. (canapa) una pianta oleaginosa e da fibra esattamente come l’Helianthus annuus L. (girasole), l’Arachis hypogaea L. (arachide) o ancora il Brassica napus L. (partim) (colza).
49 Dagli artt. 1 e 2 della direttiva 2002/57 risulta che la medesima concerne la commercializzazione di sementi destinate alla produzione agricola, esclusi gli usi ornamentali. In base a tali articoli non viene considerata come commercializzazione la fornitura di sementi, in determinate condizioni, a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto.
50 Di conseguenza, l’utilizzo della canapa non può considerasi proibito nel settore alimentare.
51 Nessuno degli argomenti addotti dal ricorrente può rimettere in discussione tale constatazione.
52 Difatti, per quanto riguarda, in primis, la presunta violazione da parte del Tribunale del regolamento n. 796/2004, basti constatare che detto regolamento disciplina il regime di sostegno diretto a favore degli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e non interviene in nessun modo, e a fortiori non vieta, l’utilizzo della cannabis nella preparazione di alimenti.
53 In secondo luogo, rispetto all’argomento relativo ad un’asserita violazione da parte del Tribunale del regolamento n. 258/97, si deve osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il regolamento in parola non prevede l’adozione di misure appropriate per l’immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti derivanti da varietà vegetali rientranti nel precitato catalogo. Detto regolamento concerne, infatti, l’immissione sul mercato, nell’Unione, di prodotti e di ingredienti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati o costituiti da tali organismi, nonché di prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire dagli stessi, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato.
54 Quanto alla seconda parte del primo motivo, relativa ad una pretesa violazione della normativa dell’Unione in materia di aromi, occorre constatare che essa si basa su di una lettura errata dell’art. 4 della direttiva 88/388.
55 Da tale articolo risulta difatti che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che gli aromi non contengano una quantità tossicologicamente pericolosa di un qualsiasi elemento o di una qualsiasi sostanza.
56 Il Tribunale ha quindi potuto legittimamente dedurre dall’art. 4 della direttiva 88/388 che l’impiego di aromi che non contengono una quantità tossicologicamente pericolosa di un qualsiasi elemento o di una qualsiasi sostanza è ammesso.
57 L’argomento del ricorrente relativo ad una presunta violazione del regolamento n. 1334/2008 non può essere accolto dal momento che detto regolamento non è applicabile ai fatti del caso di specie, in quanto l’entrata in vigore dello stesso è stata fissata al 20 gennaio 2011.
58 Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il primo motivo deve essere interamente respinto.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
59 Relativamente alla prima parte del secondo motivo, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è affetta da un errore di diritto in quanto, ai punti 30‑33 della stessa, il Tribunale, in sostanza, ha giudicato sussistere un rapporto concreto fra il segno «CANNABIS» e alcune caratteristiche dei prodotti in causa, mentre il consumatore medio giammai potrebbe ritenere che una bevanda denominata «CANNABIS» contenga effettivamente cannabis, dato che siffatta sostanza è proibita dalla normativa dell’Unione.
60 Con la seconda parte del secondo motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di avere violato la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22), quando ha affermato che la canapa è lecitamente utilizzata nella produzione di alimenti. Da un lato, la sentenza impugnata violerebbe il punto 4 dell’allegato I a tale direttiva relativo alle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali, che vieta di «asserire che (…) un prodotto è stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo pubblico o privato quando esso non lo sia stato (…)». D’altro lato, la sentenza impugnata non terrebbe debito conto del punto 9 del medesimo allegato, che vieta di «affermare o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto è lecita, ove non lo sia».
61 Relativamente alla prima parte del secondo motivo, l’UAMI e la Klosterbrauerei Weissenohe considerano indubbio che il consumatore comunitario medio, il quale certamente non conosce la legislazione comunitaria nei suoi dettagli, possa pensare che un prodotto chiamato «CANNABIS» contenga cannabis come aroma o additivo alimentare. Il marchio CANNABIS, di conseguenza, potrebbe essere percepito come un’indicazione descrittiva di una caratteristica del prodotto in causa.
62 Riguardo alla seconda parte del secondo motivo, la Klosterbrauerei Weissenohe asserisce che gli argomenti dedotti dal ricorrente, basati sulla direttiva 2005/29, non sono pertinenti, posto che tale direttiva mira a sanzionare condotte delle imprese in grado di alterare o falsare la concorrenza, e dunque non è certo diretta agli organi giurisdizionali dell’Unione nell’esercizio delle funzioni che loro competono.
Giudizio della Corte
63 Per quanto concerne la prima parte del secondo motivo, è sufficiente constatare che essa si basa sull’errato presupposto secondo cui la canapa sarebbe una sostanza illegale, l’utilizzo della quale sarebbe vietato nella produzione di alimenti e di bevande. La prima parte di detto motivo dev’essere quindi respinta in quanto inconferente.
64 Relativamente alla seconda parte del secondo motivo, basti osservare, da un lato, che la censura attinente alla violazione del punto 4 dell’allegato I alla direttiva 2005/29 è fondata su di una lettura errata della sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, non ha minimamente affermato che il prodotto sia stato approvato, accettato o autorizzato da un organismo, limitandosi a rilevare, al punto 22 della sentenza impugnata, che la canapa è lecitamente utilizzata nella preparazione di alimenti e bevande.
65 D’altro lato, occorre constatare che la censura riguardante la violazione del punto 9 del citato allegato si basa sull’errato presupposto secondo cui l’utilizzo della cannabis nella preparazione di alimenti e di bevande sarebbe illegale.
66 La seconda parte del secondo motivo deve quindi essere respinta.
67 Ne consegue che il secondo motivo deve essere integralmente respinto.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
68 Il ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe violato gli artt. 29, n. 3, e 31 del regolamento di procedura della Corte in quanto ha fatto riferimento, al punto 20 della sentenza impugnata, a due studi scientifici presentati dall’UAMI, redatti in lingua inglese, negli allegati B 1, B 2 e B 4 del controricorso, e non tradotti nella lingua processuale, ossia in italiano. Il ricorrente lamenta pertanto la violazione dei suoi diritti della difesa.
69 L’UAMI considera che il Tribunale abbia operato un richiamo generico ai due studi scientifici, presentati rispettivamente come allegati B 3 e B 4 del suo controricorso. Detti allegati sarebbero stati tradotti in italiano, il primo interamente e il secondo nei suoi punti essenziali. L’UAMI sottolinea che il ricorrente non ha chiesto, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, che i documenti in questione fossero dichiarati irricevibili, né ha allegato nessuna violazione dei diritti della difesa.
70 La Klosterbrauerei Weissenohe sostiene che, sebbene il regolamento di procedura del Tribunale stabilisca che ogni atto o documento prodotto in allegato, che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale, dev’essere corredato di una traduzione nella lingua processuale, esso non prevede tuttavia alcuna specifica sanzione per l’inosservanza della menzionata disposizione. In ogni caso, la sentenza impugnata sarebbe fondata su documenti prodotti o tradotti in italiano.
Giudizio della Corte
71 In via preliminare occorre rilevare che, sebbene il terzo motivo verta sulla violazione delle previsioni attenenti al regime linguistico riportate nel regolamento di procedura della Corte, il ricorrente addebita in realtà al Tribunale di avere violato le corrispondenti disposizioni contenute nel regolamento di procedura del Tribunale, secondo le quali ogni atto o documento prodotto in allegato, che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale, dev’essere corredato di una traduzione nella lingua processuale.
72 Al punto 20 della sentenza impugnata il Tribunale fa riferimento a due studi scientifici presentati dall’UAMI.
73 È necessario fare presente che i due studi scientifici in discussione, contrariamente alle affermazioni del ricorrente, sono prodotti negli allegati B 3 e B 4 del controricorso dell’UAMI. L’allegato B 3 è un documento che è stato interamente tradotto in italiano. Quanto al documento di cui all’allegato B 4, benché sia effettivamente redatto in inglese, occorre tuttavia constatare che i punti essenziali dello stesso sono stati tradotti in italiano nel controricorso.
74 È peraltro necessario constatare che, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, il ricorrente non ha espresso obiezioni o contestazioni di sorta rispetto ai documenti prodotti dall’UAMI in inglese e presentati in allegato al controricorso dello stesso. Nemmeno nell’impugnazione il ricorrente ha dimostrato come la circostanza che solamente i punti essenziali dell’allegato B 4 fossero stati tradotti abbia potuto ledere i suoi diritti.
75 Alla luce di quanto precede non può addebitarsi al Tribunale di avere violato i diritti della difesa del ricorrente.
76 Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
77 Con la prima parte del quarto motivo, il ricorrente lamenta che il Tribunale, ai fini della valutazione del carattere descrittivo del marchio CANNABIS, avrebbe preso in considerazione elementi probatori presentati dall’UAMI successivi rispetto al momento del deposito della domanda di registrazione.
78 Con la seconda parte del quarto motivo, il ricorrente addebita al Tribunale di non aver tenuto conto delle prove decisive da lui prodotte e relative al carattere distintivo del marchio CANNABIS alla data della domanda di registrazione. Egli fa segnatamente riferimento ad un articolo pubblicato in occasione di una fiera della birra a Strasburgo (Francia), nel corso della quale la birra prodotta dal ricorrente non è stata oggetto di sequestro da parte delle autorità, a differenza di un’altra birra che conteneva una certa quantità di THC.
79 Relativamente alla prima parte del quarto motivo, l’UAMI afferma che il Tribunale non ha snaturato i fatti, poiché dalla giurisprudenza risulta che si può tener conto di eventuali circostanze posteriori alla presentazione della domanda di marchio comunitario (ordinanza 27 gennaio 2004, causa C‑259/02, La Mer Technology, Racc. pag. I‑1159).
80 Riguardo alla seconda parte del quarto motivo, l’UAMI considera che debba essere dichiarata irricevibile, dal momento che mira ad ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova.
81 La Klosterbrauerei Weissenohe, rispetto alla prima parte del quarto motivo, sostiene che la sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione ex art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 deve essere valutata riguardo alla data di registrazione. Orbene, gli elementi di prova forniti sia dall’UAMI che dalla Klosterbrauerei Weissenohe risalgono al 2003, ossia all’anno in cui il marchio CANNABIS è stato registrato.
82 La Klosterbrauerei Weissenohe, relativamente alla seconda parte del quarto motivo, fa presente che gli elementi prodotti dal ricorrente sono irrilevanti per quanto concerne il carattere distintivo del marchio CANNABIS, poiché l’articolo citato dal ricorrente dà meramente atto della circostanza che la birra prodotta da quest’ultimo non è stata sequestrata dalle autorità.
Giudizio della Corte
83 Relativamente alla prima parte del quarto motivo, occorre constatare che questa deve essere respinta.
84 È difatti sufficiente rammentare che, sebbene sia corretto, come notato dal ricorrente, che l’unica data rilevante ai fini dell’esame della sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione ex art. 7, n. 1, del regolamento n. 40/94 sia quella del deposito della domanda di registrazione, la Corte ha già dichiarato che il Tribunale può, senza in tal modo incorrere in una motivazione contraddittoria né in un errore di diritto, tener conto di elementi che, per quanto posteriori alla data di presentazione della domanda, consentono di trarre conclusioni in ordine alla situazione quale si presentava alla data medesima (ordinanze 5 ottobre 2004, causa C‑192/03 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I‑8993, punto 41, e 23 aprile 2010, causa C‑332/09 P, UAMI/Frosch Touristik, punto 43).
85 Relativamente alla seconda parte del quarto motivo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la Corte non è competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte (sentenza 8 maggio 2008, causa C‑304/06 P, Eurohypo/UAMI, Racc. pag. I‑3297, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
86 Orbene, si deve constatare che il ricorrente, a sostegno di questa seconda parte, non ha dedotto alcun argomento idoneo a dimostrare la ragione per cui il Tribunale avrebbe snaturato elementi di prova, ma, al contrario, si limita ad asserire che il Tribunale non ha preso in considerazione taluni elementi probatori, mirando in tal modo ad ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova.
87 Ne discende che la seconda parte del quarto motivo dev’essere dichiarata manifestamente irricevibile.
88 Di conseguenza, il quarto motivo deve essere dichiarato in parte manifestamente infondato e in parte manifestamente irricevibile.
89 Da tutto quanto sopra esposto consegue che l’impugnazione deve essere respinta integralmente.
Sulle spese
90 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e la Klosterbrauerei Weissenohe ne hanno fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Torresan è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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