ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
12 settembre 2012 (*)
«Liquidazione delle spese»
Nella causa C‑5/10 P-DEP,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 74 del regolamento di procedura della Corte, proposta il 12 gennaio 2012,
Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG, con sede in Weissenohe (Germania), rappresentata da A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli e R. Cartella, avvocati,
ricorrente,
contro
Giampietro Torresan, residente in Rothenburg (Svizzera), rappresentato da G. Recher e R. Munarini, avvocati,
convenuto,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, proposta il 6 gennaio 2010, il sig. Torresan ha chiesto, conformemente agli articoli 256 TFUE e 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 19 novembre 2009, Torresan/UAMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS) (T‑234/06, Racc. pag. II‑4185), con la quale lo stesso ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 29 giugno 2006 (procedimento R 517/2005-2), relativa ad un procedimento di nullità fra la Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Klosterbrauerei Weissenohe») e il sig. Torresan.
2 Con separata istanza, depositata presso la cancelleria della Corte il 26 gennaio 2010, il sig. Torresan ha chiesto alla Corte, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, di disporre la sospensione dell’esecuzione della citata sentenza Torresan/UAMI –Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS). Con ordinanza del 12 maggio 2010, Torresan/UAMI (C‑5/10 P-R), il presidente della Corte ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione di detta sentenza.
3 Con ordinanza del 16 maggio 2011, Torresan/UAMI (C‑5/10 P), la Corte ha respinto l’impugnazione e ha condannato il sig. Torresan alle spese del procedimento di impugnazione.
4 Poiché non è stato raggiunto nessun accordo tra il sig. Torresan e la Klosterbrauerei Weissenohe riguardo all’importo delle spese ripetibili relative a detto giudizio, quest’ultima, in applicazione dell’articolo 74 del regolamento di procedura della Corte, ha proposto il presente ricorso.
Argomenti delle parti
5 La Klosterbrauerei Weissenohe chiede alla Corte di stabilire l’importo delle spese ripetibili come pari a EUR 12 682, 97. Quest’importo sarebbe composto di:
– EUR 3 145, corrispondenti agli onorari richiesti dal consulente tedesco specializzato in materia di marchi, sig. Gassner (in prosieguo: il «consulente tedesco»), di cui EUR 2 480 costituiscono il corrispettivo, in particolare, delle consulenze riguardanti la presentazione di un’impugnazione, della traduzione dell’impugnazione in lingua tedesca, di un colloquio telefonico, della redazione della comparsa di risposta nel procedimento di impugnazione e della redazione di alcune lettere, mentre i rimanenti EUR 665 corrispondono alle spese sostenute a partire dall’11 maggio 2010 relative, in particolare, alla relazione in merito al rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione della citata sentenza Torresan/UAMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), proposta dal sig. Torresan, alla trasmissione dell’ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2011, Torresan/UAMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS) (T‑234/06 DEP), alla trasmissione della citata ordinanza della Corte del 16 maggio 2011, Torresan/UAMI, nonché alla redazione di varie lettere e della domanda di liquidazione delle spese;
– EUR 1 343,96, corrispondenti alle spese di traduzione pagate alla Firma e‑rife GmbH;
– EUR 7 453,62, corrispondenti agli onorari degli avvocati italiani della Klosterbrauerei Weissenohe; e
– EUR 740,39, corrispondenti all’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»).
6 A sostegno della domanda di liquidazione delle spese, la Klosterbrauerei Weissenohe sostiene che l’importo di EUR 12 682,97 richiesto corrisponde alla mole di lavoro svolta sia dagli avvocati italiani che dal consulente tedesco per lo studio e l’esame del fascicolo, nonché per la redazione della comparsa di risposta nel procedimento di impugnazione.
7 Il sig. Torresan ritiene che detta domanda debba essere respinta e che, comunque, le spese ripetibili debbano essere stabilite pari a un importo non superiore a EUR 2 000.
8 Infatti, secondo il sig. Torresan la domanda di liquidazione delle spese è eccessiva e non sufficientemente comprovata, di modo che non è possibile collegare le indicazioni in essa contenute con gli atti e le iniziative posti in essere dalla Klosterbrauerei Weissenohe dinanzi alla Corte.
9 Inoltre, la domanda includerebbe voci che non possono essere considerate spese ripetibili, poiché non corrisponderebbero a spese indispensabili ai fini dell’impugnazione. Sarebbe questo il caso dell’importo degli onorari pretesi dal consulente tedesco, in quanto nessun documento dimostra che quest’ultimo sia il mandatario tedesco della Klosterbrauerei Weissenohe, poiché quest’ultima era rappresentata, nell’ambito del procedimento di impugnazione, dagli avvocati Masetti Zannini de Concina, Bucarelli e Cartella. Lo stesso discorso varrebbe per le spese di traduzione e per l’IVA.
10 Quanto agli onorari degli avvocati italiani, il sig. Torresan ritiene che, qualora gli atti e le iniziative posti in essere dinanzi alla Corte siano già stati presi in considerazione nell’elenco delle voci corrispondenti agli onorari del consulente tedesco, gli onorari dei mandatari italiani costituiscano una duplicazione di queste spese.
Giudizio della Corte
11 Ai sensi dell’articolo 73, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato».
12 La Corte, quando stabilisce le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento in cui è adottata l’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese quelle indispensabili relative alla procedura di liquidazione delle spese (v., in particolare, ordinanze del 19 marzo 2009, Gas Natural/Endesa, C‑122/06 P-DEP, punto 17, nonché del 20 maggio 2010, Tetra Laval/Commissione, C‑12/03 P-DEP e C‑13/03 P-DEP, punto 42).
13 Secondo una giurisprudenza consolidata, poiché il diritto dell’Unione non prevede disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l’aspetto del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso può aver cagionato agli agenti o agli avvocati intervenuti e degli interessi economici che erano in gioco per le parti in lite (v., in particolare, ordinanze del 10 settembre 2009, C.A.S./Commissione, C‑204/07 P-DEP, punto 14, e del 31 gennaio 2012, Commissione/Kallianos, C‑323/06 P-DEP, punto 13).
14 L’ammontare delle spese ripetibili dev’essere determinato in base a tali criteri.
15 In primo luogo, per quanto concerne gli interessi economici coinvolti, occorre rilevare che, in considerazione dell’importanza dei marchi nel commercio, la Klosterbrauerei Weissenohe aveva un interesse certo a ottenere la conferma, in sede di impugnazione, della citata sentenza Torresan/UAMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Torresan, diretto all’annullamento della decisione mediante la quale la seconda commissione di ricorso dell’UAMI aveva annullato la registrazione del marchio CANNABIS richiesta dal sig. Torresan. Tuttavia, la Klosterbrauerei Weissenohe non ha esibito alla Corte nessun elemento che riveli che detto interesse economico presentasse un carattere inusuale.
16 In secondo luogo, quanto all’oggetto e alla natura della controversia, è importante ricordare che si trattava di un procedimento di impugnazione, accompagnato da una domanda di sospensione dell’esecuzione della citata sentenza Torresan/UAMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS). Una procedura d’impugnazione, per sua stessa natura, è limitata alle questioni di diritto e non ha ad oggetto l’accertamento dei fatti. Inoltre, anteriormente all’impugnazione, la controversia sorta dalla domanda di nullità, proposta dalla Klosterbrauerei Weissenohe, della registrazione del marchio CANNABIS aveva già condotto a un esame svolto, in fasi successive, dalla divisione d’annullamento dell’UAMI, dalla seconda commissione di ricorso dell’UAMI e dal Tribunale.
17 In terzo luogo, per quanto concerne l’importanza della controversia valutata sotto il profilo del diritto dell’Unione, è giocoforza constatare che l’impugnazione non sollevava nessuna questione di diritto nuova o di particolare complessità. Infatti, la Corte l’ha respinta giudicandola, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata, mediante un’ordinanza adottata sulla base dell’articolo 119 del regolamento di procedura.
18 Infine, relativamente all’impegno lavorativo affrontato dagli avvocati italiani e dal consulente tedesco, alla luce delle considerazioni svolte nei punti 16 e 17 della presente ordinanza, la redazione della comparsa di risposta depositata per la Klosterbrauerei Weissenohe non ha richiesto né un’analisi approfondita, né uno studio particolarmente dettagliato, tanto più che la controversia era già stata oggetto di un esame da parte della Klosterbrauerei Weissenohe dinanzi al Tribunale e dinanzi agli organi dell’UAMI. Tenuto conto dell’interesse economico menzionato nel punto 15 della presente ordinanza, detta società ha reputato necessario esaminare il merito dell’impugnazione.
19 Ne consegue che, anche prendendo in considerazione il carico supplementare di lavoro generato dalla domanda di sospensione dell’esecuzione della citata sentenza Torresan/UAMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), proposta dal sig. Torresan, l’impegno lavorativo affrontato dagli avvocati italiani e dal consulente tedesco è stato equivalente a quello di una causa di una certa importanza, ma non eccezionale.
20 Va inoltre ricordato che la facoltà per il giudice dell’Unione di valutare il valore del lavoro svolto da un avvocato dipende dall’esattezza delle informazioni fornite (v. ordinanza dell’11 gennaio 2008, CEF City Electrical Factors e CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch e Technische Unie, C‑105/04 P‑DEP e C‑113/04 P-DEP, punto 39).
21 Ebbene, nel caso di specie la Klosterbrauerei Weissenohe ha prodotto, in allegato alla sua domanda di liquidazione delle spese, due fatture sulle quali compaiono gli importi fatturati a titolo del lavoro svolto a tal fine dal consulente tedesco nonché dagli avvocati italiani, le spese di traduzione e le spese di IVA.
22 Per quanto riguarda le spese e gli onorari degli avvocati italiani, è importante rilevare che le fatture non contengono nessuna indicazione in merito al tempo consacrato da questi ultimi alla causa o la tariffa oraria applicata, né una descrizione dettagliata delle specifiche prestazioni effettuate.
23 Alla luce di ciò, gli onorari degli avvocati italiani, pari a EUR 7 453,62, dichiarati dalla Klosterbrauerei Weissenohe, superano ampiamente gli importi oggettivamente indispensabili per garantire la difesa degli interessi di questa società durante la fase d’impugnazione.
24 Inoltre, si deve rilevare che la Klosterbrauerei Weissenohe era rappresentata da tre avvocati. Orbene, in linea di principio, è ripetibile il compenso di un solo avvocato a meno che, in base alle peculiarità di ciascuna causa, tra le quali la più importante è la complessità, l’intervento di più avvocati si riveli indispensabile (v. ordinanze del 6 gennaio 2004, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 DEP, Racc. pag. I‑1, punto 62, nonché del 9 gennaio 2008, Pucci/El Corte Inglès, C‑104/05 P-DEP, punto 18). Ciò tuttavia non si verifica nella presente fattispecie, tenuto conto dell’oggetto e della natura dell’impugnazione.
25 Da ciò consegue che, alla luce dei criteri enunciati nel punto 13 della presente ordinanza, appare adeguato fissare a EUR 3 500 l’importo degli onorari e delle spese legali ripetibili a titolo degli avvocati italiani della Klosterbrauerei Weissenohe, ivi compresi quelli concernenti la presente domanda di liquidazione delle spese.
26 Per quanto riguarda le spese dichiarate a titolo del consulente tedesco, menzionate nella fattura n. 907/2010, si deve rilevare che, benché detta fattura contenga indicazioni relative alla natura delle prestazioni svolte dal consulente tedesco quali, in particolare, consulenze in merito alla presentazione di un’impugnazione o la traduzione dell’impugnazione in lingua tedesca, essa non consente tuttavia di individuare il numero di ore dallo stesso dedicate a queste prestazioni né la tariffa oraria applicata. In mancanza di indicazioni precise relative al tempo di lavoro consacrato dal consulente tedesco o alla tariffa oraria applicata, si deve giudicare che l’importo richiesto a questo proposito, pari a EUR 2 480, appare eccessivo.
27 Quanto alle spese dichiarate a titolo del consulente tedesco menzionate sulla fattura n. 1457/2011, concernente atti effettuati a partire dall’11 maggio 2010, esse vanno escluse dal calcolo degli onorari ripetibili. Infatti, non possono essere qualificate come spese indispensabili sostenute per il procedimento d’impugnazione gli onorari di un consulente riguardanti un periodo successivo al 14 aprile 2010, data di deposito della comparsa di risposta della Klosterbrauerei Weissenohe nel procedimento d’impugnazione (v., in tal senso, ordinanze Mulder e a./Consiglio e Commissione, punti 48 e 50, nonché Tetra Laval/Commissione, punto 62, citate).
28 Alla luce di ciò, è adeguato fissare a EUR 1 000 l’importo delle spese e degli onorari ripetibili a titolo del consulente tedesco, ivi compresi quelli collegati alla presente domanda di liquidazione delle spese.
29 Riguardo alle spese di traduzione, occorre rilevare che la lingua processuale utilizzata in sede d’impugnazione, dinanzi al Tribunale nonché dinanzi agli organi dell’UAMI, era la lingua italiana e che quest’ultima non è stata oggetto di contestazione da parte della Klosterbrauerei Weissenohe. Ne consegue che le spese di traduzione non possono essere considerate spese indispensabili sostenute per la causa ai sensi dell’articolo 73, lettera b), del regolamento di procedura.
30 Infine, per quanto concerne le spese di IVA collegate agli onorari del consulente tedesco e degli avvocati italiani, è importante rilevare che la Klosterbrauerei Weissenohe, quale impresa commerciale, è soggetta a IVA e, pertanto, ha il diritto di recuperare l’IVA versata in occasione del pagamento degli onorari dei suoi avvocati, per cui il corrispondente importo non dev’essere preso in considerazione ai fini del calcolo delle spese ripetibili.
31 Alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, può giudicarsi equa una valutazione delle spese ripetibili che ne fissi l’importo totale come pari a EUR 4 500.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:
L’importo totale delle spese che il sig. Torresan deve rimborsare alla Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG è stabilito pari a EUR 4 500.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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